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7 giugno 2013 5 07 /06 /giugno /2013 22:05

1. Breve premessa

Come è noto il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (nel seguito “Codice delle Assicurazioni”) ai suoi art. 141 (risarcimento del terzo trasportato), 144 (azione diretta del danneggiato) e 149 (procedura di risarcimento diretto) prevede delle azioni tipiche esperibili dal danneggiato da un sinistro stradale nei confronti del danneggiate e della compagnia di assicurazione.

Tale varietà di rimendi si giustifica, da un lato dalla maggior tutela di quei soggetti coinvolti nell’eventuale sinistro, e dall’altro in una semplificazione della procedura per la chiamata in giudizio della compagna di assicurazione (del danneggiante, come del danneggiato), il cui ruolo, come si può facilmente intuire, è centrale, specie nella liquidazione del danno in favore della parte lesa.

Recentemente si sta facendo strada una nuova giurisprudenza delle corti di merito (allo stato solo Giudici di Pace), che ammette la possibilità di applicare al rapporto assicurativo le regole dettate dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (nel seguito anche “Codice del Consumo”).

In particolare tale giurisprudenza si è soffermata sulla possibilità di applicare le regole in materia di clausole vessatorie (e del relativo rimedio della nullità di protezione) anche ai rapporti tra compagnia di assicurazione e consumatore.

Il presente contributo si vuole soffermare soprattutto sulla questione relativa alla applicabilità del cd. “foro esclusivo del consumatore” ex art. 33, I comma, lett. u) Codice del Consumo ai suddetti rapporti assicurativi.

2. le regole generali in merito alla competenza per territorio

Come è noto, la competenza va intesa come la capacità di un determinato giudice di conoscere di una determinata causa (cfr. C. Mandrioli, diritto processuale civile, XVI ed, Vol. I, 2004, Torino, pag. 216 e ss.).

La competenza viene determinata sulla base di due criteri diversi che si sovrappongono tra loro: la materia, cioè sulla base delle materie che un determinato Giudice è competente a conoscere, ed il valore, cioè sulla base del valore economico dell’oggeto della controversia.

Una volta determinato quale giudice è competente a conoscere quella determinata causa sulla base di questi due criteri, sarà necessario individuare in concreto quale dei giudici presenti sul suolo nazionale potrà conoscere di quella stessa vertenza; occorre, dunque, individuare quale giudice sia territorialmente competente.

Le norme generali che regolano la competenza per territorio sono contenute agli artt. 18 e ss. del codice di procedure civile (nel seguito anche “c.p.c.”).

Stando al disposto dell’art. 18 c.p.c, è competente a conoscere delle domande svolte dall’attore il Giudice del luogo ove il convenuto ha residenza o domicilio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nel caso in cui il convenuto sia una persona giuridica o una associazione, sarà, invece, competente il Giudice del luogo ove l’ente collettivo avrà sede legale o una sede operativa, ai sensi dell’art. 19 c.p.c. –

Gli artt. 21 e ss, invece, presentano alcune ipotesi particolari di competenza territoriale, che si affiancano alle regole generali, a volte derogandovi (per esempio, l’art. 21 in tema di “foro per le cause relative a diritti reali ed azioni possessorie”) o aggiungendosi ad esse (ex art. 30 rubricato “foro del domicilio eletto”).

Può accadere che giudici territorialmente diversi siano in egual modo competenti a conoscere di quella determinata causa: è questo il caso della connessione tra cause.

Sul punto, l’art. 33 c.p.c. prevede che cause diverse connesse per l’oggetto o per il titolo, la quali debbano essere proposte davanti a Giudici diversi in ragione dell’applicazione degli artt. 18 e 19 c.p.c., possano essere proposte avanti il Giudice del luogo di residenza o domicilio di solo una delle parti.

In particolare, per le domande svolte ex art. 2054 c.c. (danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti), può essere competente il giudice ove ha residenza o domicilio il convenuto ex artt. 18 e 19 c.p.c.-

Allo stesso modo, può trovare applicazione anche il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., cioè il foro per le cause relative a diritti di obbligazione.

Come è noto, tale foro è applicabile ad ogni tipo di obbligazione, anche a quelle di natura aquiliana, quale quella derivante dall’illecito di cui all’art. 2054 c.c. (cfr. Cass. 14 giugno 2002 n. 8590, in Giust. civ. Mass., 2002, 1017).

In particolare, la norma a cui occorre far riferimento per stabilire il luogo di adempimento dell’obbligazione è quella di cui all’art. 1182 comma 3 c.c., la quale dice che “l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.

In applicazione di tale principio, nel caso di danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il luogo ove dovrà essere adempiuta l’obbligazione ai fini dell’art. 20 c.p.c. sarà il luogo ove il danneggiato risiede, oppure quello dove egli avrà eletto il suo domicilio, oppure ancora quello del suo domicilio reale (sul punto recentemente cfr. Giudice di Pace di Novara 30 aprile 2012, in www.diritto.it).

Tale soluzione pare essere suggerita pure dalla lettera dell’art. 148, VI, VII e VIII comma, Codice delle Assicurazioni, e dalla lettera dell’art. 8, I comma, lett. a), Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n. 254.

Della giurisprudenza di merito ha ritenuto, però, che i predetti criteri di determinazione competenza debbano essere messi in discussione alla luce della applicabilità al caso in esame del foro speciale del consumatore, previsto dal combinato disposto degli artt. 33, II comma, lett. u) e 34 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (nel seguito anche “Codice del consumo”).

3. Le argomentazioni della giurisprudenza (ad oggi) minoritaria in tema di foro esclusivo del consumatore nella cause ex art. 2054 c.c.

Come è noto, secondo i principi sanciti sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, deve ritenersi che il rapporto giuridico che si instaura tra impresa di assicurazione e assicurato è un rapporto giuridico di servizio ove, da un lato, l’impresa di assicurazione-professionista presta la sua attività e fornisce il servizio assicurativo e dall’altro l’assicurato-consumatore lo riceve.

Per “consumatore” si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, come precisato dall’art. 3, I comma, lett. a), Codice del Consumo, mentre per “professionista” si intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario” ex art. 3, I comma, lett. c), Codice del Consumo.

In merito alla sovrapponibilità della figura del danneggiato con quella del consumatore, è lo stesso art. 4, lett. b), legge delega 29 luglio 2003 n. 229 (rubricata “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione”, in GU n.196 del 25 agosto 2003) che accomuna - ai fini dei principi e criteri direttivi per l’allineamento dell’assetto normativo di allora alla normativa comune europea – i “consumatori” con i “contraenti più deboli” avendo riguardo anche al procedimento di liquidazione dei sinistri.

Se la figura del danneggiato, quindi, è assimilabile a quella del consumatore, e se la figura dell’assicuratore è assimilabile a quella del professionista, ne discende che ai rapporti tra questi due soggetti dovranno applicarsi tutte le garanzie che la legge concede al consumatore-parte debole del rapporto.

Sul punto, l’art. 33, II comma, del Codice del Consumo prevede che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di - omissis - u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”; tale clausola sarebbe soggetta al meccanismo della nullità di protezione previsto dall’art. 34 del Codice del Consumo.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione “la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. (norma oggi abrogata dall’art. 142 D.lgs. 2005/206, Codice del consumo, e sostituita con l’analoga previsione dell’art. 33, 2° comma, lett. u, D.lgs. 206/2005) si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. ha natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima” (cfr. Cass. SS. UU. 1 gennaio 2003 n. 14669, in Foro It., 2003, I, coll. 3298 e ss.).

Ne consegue che, almeno nei casi nei quali il danneggiato da sinistro stradale coincida con l’assicurato consumatore, quale l’ipotesi di cui all’art 149 Codice delle Assicurazioni, debbano trovare applicazione tutte le norme dettate in favore della parte più debole del rapporto giuridico di servizio, ivi comprese quelle in tema di competenza per territorio (cfr. Giudice di Pace di Amandola 15 dicembre 2010, in banca dati De Jure).

Si ricorda, però, che il Codice delle Assicurazioni prevede almeno altre due ipotesi di azione diretta nei confronti del professionista-assicuratore: l’azione concessa al trasportato-danneggiato di cui all’art. 141 e l’azione che spetta al terzo danneggiato di cui all’art. 144.

Riguardo l’azione ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, occorre svolgere alcune considerazioni relative alla qualità soggettiva del danneggiato-attore:

come si è già rilevato, l’art. 4, lett. b), legge delega 29 luglio 2003 n. 229 sovrappone la figura dei “consumatori” a quella dei “contraenti più deboli”, anche per quanto attiene al procedimento di liquidazione dei sinistri.

In secondo luogo, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 maggio 2005 n. 2005/14/CE - in GU Un. Eu. 11 giugno 2005 n. 149 – (nel seguito “Quinta Direttiva”) al suo art. 5 prevede espressamente che in caso di sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, avvenuto in uno Stato membro diverso da quello degli stessi, il danneggiato possa citare in giudizio l’impresa di assicurazione della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliato “ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.

Da tale assunto si possono trarre tre conclusioni:

1) il principio per il quale si debba prediligere il foro del “consumatore-parte debole” è un principio che appartiene pacificamente al diritto comune europeo;

2) secondo il diritto comune è “consumatore-parte debole” anche il danneggiato non assicurato;

3) il principio in parola assume carattere (anche) processuale che gli deriva dal diretto richiamo del Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio in data 22 dicembre 2000.

Stante quanto sopra, nulla vieta che tale principio possa trovare applicazione anche nel nostro ordinamento nazionale “per i sinistri stradali o nautici avvenuti nel ns. paese, a prescindere se si tratti di competenza giurisdizionale o competenza territoriale, in quanto non è ragionevole immaginare che il cittadino italiano, danneggiato dal sinistro stradale avvenuto sul territorio straniero, possa convenire con azione diretta l’impresa di assicurazione della responsabilità civile del veicolo danneggiante innanzi al giudice ove egli abbia residenza o domicilio mentre ciò non possa fare in caso di sinistro stradale avvenuto in luogo diverso dalla sua residenza o domicilio entro i limiti territoriali del confine italiano” (cfr. M. Liguori, Codice delle Assicurazioni: risarcimento del danno e competenza territoriale, articolo in data 12 marzo 2007, in www.altalex.it).

Recentemente la giurisprudenza più attenta ha fatto propria questa tesi, sostenendo che “si ritiene che il rapporto giuridico di servizio che abitualmente si perfeziona tra assicurato, da un lato, ed l’impresa di assicurazione, dall’altro, rientra nello schema tipico del contratto tra consumatore e professionista, con conseguente applicazione di tutta la relativa disciplina ed in particolare del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo) nonché della L. 10.10.1990 n.287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato, c.d. Legge Antitrust, volta alla tutela del consumatore – parte debole). Il richiamato D.lgs. 6.9.2005 n. 206, recependo in toto i principi sanciti in precedenza dalla L. 30.7.1998 n.281, di derivazione europea, riconosce ai consumatori ed utenti, tra cui rientrano anche i soggetti assicurati – tra gli altri – i fondamentali diritti dell’azione diretta del terzo danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante (c.f.r. art. 144), nonché l’azione indiretta del terzo trasportato – danneggiato – verso l’impresa di assicurazione del vettore (e solo da esso), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli. Ne consegue che nel caso di azione diretta del proprietario – danneggiato – consumatore e del conducente – danneggiato consumatore verso l’impresa di assicurazione del proprio veicolo il giudice naturale territorialmente competente a conoscere e decidere la controversia è quello esclusivo del luogo di residenza o domicilio elettivo del danneggiato – consumatore” (cfr. Giudice di Pace Napoli, 28 giugno 2006, in banca dati www.diritto.it).

Il caso in commento si riferisce ad un caso dove il danneggiato aveva svolto azione diretta ex art. 144 Codice delle Assicurazioni nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, oltre ad avere agito nei confronti dello stesso danneggiante.

In particolare, l’attrice danneggiata aveva incardinato la causa avanti il Giudice di Pace di Napoli ove ella aveva residenza, e la compagnia di assicurazione, costituendosi, aveva sollevato eccezione di competenza. Sosteneva tale società che, applicando le regole di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., sarebbero stati competenti a giudicare la causa in esame degli uffici diversi da quello del Giudice di Pace adito; in particolare, venivano ritenuti competenti l’ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (nella cui circoscrizione risiedeva il convenuto) o quello di Roma (nella cui circoscrizione aveva sede legale la suddetta compagnia di assicurazione).

Il Giudice di Pace di Napoli, nel rigettare l’eccezione di competenza in parola, utilizzava il principio descritto poche righe più in alto, applicando, quindi, il foro esclusivo del consumatore ex art. 33 del Codice del Consumo anche al rapporto che lega il conducente-terzo-danneggiato all’assicuratore del danneggiante.

4. Il commento alla predetta sentenza del Giudice di Pace di Napoli 28 giugno 2006

Se tale sentenza è stata salutata con favore da alcuni (pochi, per la verità) commentatori, essa non può essere considerata un precedente convincente per l’ingresso del suddetto principio nel nostro ordinamento.

In effetti, la soluzione proposta dal Giudice di Pace di Napoli si basa soprattutto sul fatto che la parte attrice aveva scelto il foro nel quale incardinare la causa ai sensi dell’art. 20 c.p.c., cioè quello ove l’obbligazione doveva essere adempiuta.

Nel caso in esame, tale foro veniva individuato presso il domicilio elettivo dell’attore, cioè lo studio dei suoi difensori costituiti in Napoli.

Va poi rilevato che, nel caso in esame la convenuta compagnia di assicurazioni aveva una sede amministrativa ed operativa proprio in Napoli.

Solo dopo avere rilevato tali due elementi di non poca importanza, il Giudice di Pace adito aggiunse pure che l’eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta compagnia di assicurazioni non poteva trovare accoglimento anche per l’applicazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.

Peraltro, dalla lettura del dispositivo della predetta non è chiaro se il rimando a tale principio eseguito dal magistrato onorario giudicante si riferisse pure alle azioni esperite ex art. 144 Codice delle Assicurazioni, ovvero solamente (come è più probabile) ai casi previsti dagli artt. 141 e 149 della medesima legge.

5. Conclusioni

Dalla lettura delle sentenze in commento e di alcuni contributi della recente dottrina sul tema in esame, è possibile svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo la giurisprudenza maggioritaria tende ad escludere l’applicabilità degli artt. 33 e 34 del Condice del Consumo ai contratti di assicurazione.

Si legge, infatti, in diverse massime che il danneggiato o il terzo danneggiato possono agire nei confronti della compagnia di assicurazione non in virtù della loro (eventuale) condizione di consumatori, ma in base a delle speciali norme di legge contenute del Codice delle Assicurazioni (tra le tante cfr. Cassazione 12 dicembre 2008, n. 2976, in banca dati De Jure).

In secondo luogo, pur ammettendo che il rapporto tra assicurato e la propria compagnia di assicurazione sia un rapporto assimilabile a quello tra consumatore e professionista, ciò potrà difficilmente verificarsi nel caso di danneggiato e compagnia di assicurazioni del danneggiante.

In quest’ultimo caso non pare esservi alcun legame tra le due parti tale per cui si possa dire che sussista un contratto (o un rapporto ad esso assimilabile) tra un professionista ed un consumatore.

Il contratto di assicurazione, infatti, non viene siglato tra danneggiato e assicuratore del danneggiante, inoltre le due parti non risultano avere alcun contatto fino alla realizzazione del sinistro ed alla successiva richiesta di risarcimento del danno.

Questa ultima circostanza, in particolare, parrebbe escludere anche l’applicabilità della responsabilità da “contatto sociale” di cui tanto si è parlato soprattutto in campo medico.

Tale responsabilità è quella che investe il medico, la sua equipe e la struttura sanitaria dove egli opera per i danni cagionati alla persona che subisce un danno derivante della prestazione erogata nei suo confronti dai predetti soggetti.

La giurisprudenza maggioritaria oggi la considera un tipo di responsabilità contrattuale.

Ciò detto, non può escludersi che la giurisprudenza possa mutare di nuovo indirizzo e possa sposare la tesi sopra esposta, anche alla luce delle recenti pronunce in tema di responsabilità contrattuale da “contatto sociale”.

dott. Giuseppe Paolo Raimondi

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Complimenti, un gran bel commento ricco di spunti giuridici interessanti.<br /> Avv. Francesco PASSERA, TORINO
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