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27 dicembre 2021 1 27 /12 /dicembre /2021 17:14

Come è noto, l'amministratore di società (sia esso di persone o di capitali) è tenuto all'iscrizione ad una assicurazione previdenziale, al pari di un lavoratore dipendente.

La cassa previdenziale obbligatoria prevista in Italia per gli amministratori di società è quella gestita da INPS (Istituto Nazionale di Previdenza e Sociale) e, comunemente, la gestione previdenziale a cui gli imprenditori vengono iscritti è definita "gestione separata" ex art. 2, comma 26, L. 335/1995.

Di regola, la gestione previdenziale alla quale un assicurato si deve iscrivere obbligatoriamente è una ed una soltanto.      

Infatti, l'art. 1, comma 208, L 662/1996 ha previsto che "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi (cioè quelli esercenti attività imprenditoriale ex art. 2195 c.c., secondo la circolare INPS n. 78/2013) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

Dunque, in mera teoria, INPS non dovrebbe iscrivere uno stesso soggetto a più gestioni previdenziali, ma dovrebbe iscrivere quello specifico assicurato alla gestione che rappresenti l'attività esercitata in via prevalente.

Successivamente, però, il legislatore ha previsto che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335." 

In sostanza, il principio di prevalenza non si applica per coloro i quali sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata e, quindi, agli amministratori di società.  

Ciò a dire che sono possibili casi nei quali l'assicurato iscritto a tale gestione sia tenuto all'iscrizione anche ad una diversa gestione contributiva e, quindi, a pagare contributi per ognuna delle posizioni previdenziali di riferimento. 

In particolare, l’art. 1, L. 1397/1960, come modificato dall’art. 1, comma 203 L. 662/1996, prevede che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; 
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonché per i soci di società a responsabilità limitata; 
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; 
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
".

Dunque, se l'amministratore di S.r.l. è anche socio della stessa e svolge anche un'attività commerciale ex L. 613/1966 all'interno della società, allora egli sarebbe tenuto ad iscriversi (anche) alla c.d. "gestione commercianti" di INPS ed a pagare i relativi contributi, se ricorrono i requisiti di cui alla norma sopra richiamata.

Sul punto la giurisprudenza ritiene pacificamente che “al fine dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, e che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione” (cfr. Cass. Civ. SSUU 08.08.2011 n. 17076, in Banca dati De Jure).

Dunque la doppia iscrizione, o meglio la contemporanea iscrizione obbligatoria a due diverse gestioni contributive, è ritenuta legittima anche dalla giurisprudenza domestica. 

L'effetto pratico di tale duplice iscrizione è che l'obbligato dovrà versare contributi previdenziali relativi alla c.d. "gestione separata" e quelli maturati in regione della iscrizione alla c.d. "gestione commercianti". Ovviamente, una volta raggiunta l'età pensionabile, egli potrà ottenere un reddito da pensione più elevato, in ragione della contribuzione relativa ad entrambe le posizioni previdenziali. 

La prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti compete ad INPS, che potrà verificare la sussistenza di tali prerequisiti dall'analisi dei documenti forniti dal contribuente al momento dello sviluppo delle pratiche necessarie all'avvio della propria attività imprenditoriale. 

Infatti, si sa che “In tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte.” (cfr. Cass. Civ. 22.10.2018 n. 26657, in Banca dati De Jure, sottolineature di chi scrive).

Tornando ai requisiti che rendono obbligatoria l'iscrizione alla "gestione commercianti" prevista dall'art. 1 L 1397/1960, si sa che “ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa” (cfr. Cass. Civ. 03.04.2017 n. 8613, in Banca dati De Jure, in motivazioni).

E ancora, “con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza; in particolare, (Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (cfr. Cass. Civ. 22.10.2018 n. 26657, in Banca dati De Jure, in motivazioni – sottolineature di chi scrive).

In particolare, si sa che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.” (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. 21.02.2017 n. 4440, in Banca dati De Jure, in senso conforme anche, Cass. Civ. Sez. lav., 08.07.2019 n. 18281 e recentemente, Cass. Civ. 27.01.2021, ord. n. 1759, in banca dati Euroconference.it).

Dunque, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, affinché il socio amministratore che svolga attività commerciale sia tenuto anche all'iscrizione alla "gestione commercianti" ex L. 613/1966:  
a) egli deve prestare personalmente lavoro nella società alla quale partecipa (a prescindere da quanto svolto eventualmente come amministratore);
b) tale lavoro deve essere svolto in maniera abituale e prevalente rispetto a quello svolto quale amministratore o rispetto ad altre prestazioni effettuate in favore di terzi;

Solo in tali casi si realizza la condizione prevista dall’art. 1, I comma, lett. c) L. 1397/1960 ed il socio/amministratore di S.r.l. sarebbe tenuto anche all'iscrizione alla c.d. "gestione commercianti".

In sostanza, non si può presumere che il socio e amministratore di S.r.l. che esercita attività commerciale sia tenuto anche all'iscrizione alla "gestione commercianti" di INPS, ma occorre valutare la natura, la qualità, l'abitualità e la prevalenza del lavoro offerto personalmente dall'assicurato alla società.     

Probabilmente, la ratio della norma pare essere quella di assoggettare a contribuzione previdenziale i redditi (pur presunti) prodotti dall'imprenditore che lavora nella sua impresa anche nella veste di vero e proprio prestatore d’opera.

Con ogni probabilità, si tratta di un norma che non tiene conto della realtà effettiva delle imprese italiane, la cui maggioranza è di dimensioni piccole o medie, dal fatturato modesto, con una compagine sociale ridotta a pochissimi soci e dove almeno uno dei soci è anche amministratore e partecipa attivamente e personalmente al lavoro in impresa come socio lavoratore.

L'obbligo di doppia contribuzione da parte dell'imprenditore spesso ha rappresentato un costo importante per l'assicurato e per l'impresa stessa, specie nei casi dove l'attività esercitata è di modesta entità.  

Forse è proprio per questo motivo che la cd. "doppia iscrizione" nel tempo ha generato un forte contenzioso tra assicurati e Istituto, tale da fare fiorire una giurisprudenza florida e variegata.

In questo contributo si è cercato di raccogliere gli spunti giurisprudenziali più noti, nonché di rendere edotto il lettore degli orientamenti di Cassazione maggioritari e, ad avviso di chi scrive, più rilevanti.    

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento o confronto sull'oggetto del presente contributo, porgo i miei migliori saluti      

avv. Giuseppe Paolo Raimondi
 

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