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17 marzo 2020 2 17 /03 /marzo /2020 15:56

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sez. dist. di Catania, la notifica dell'accertamento tributario effettuato nei confronti di uno solo degli eredi del contribuente deceduto è nulla.

Nel caso analizzato dal Giudice tributario dell'appello, l'accertamento sarebbe stato indirizzato al contribuente defunto e notificato dall'ente creditore al domicilio dello stesso, dove sarebbe stato ricevuto dalla moglie superstite. 

Da quanto sarebbe emerso nel giudizio, l'ente creditore sapeva della morte del contribuente in quanto aveva acquisito la denuncia di successione effettuata dagli eredi presso la competente Agenzia delle Entrate. Dunque, l'Amministrazione notificante doveva conoscere della morte del contribuente e della esistenza di plurimi eredi.

Sempre dall'analisi dei fatti di causa, parrebbe che l'ente creditore abbia, invece, formato un atto di accertamento nei confronti del de cuius, addebitando allo stesso anche interessi e  sanzioni.

All'esito del giudizio di primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Catania faceva salva la validità dell'accertamento impugnato dagli eredi, sgravando solamente le sanzioni, le quali, per natura, non sono addebitabili agli eredi del contribuente deceduto ex art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 (salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti  - cfr. Circolare della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2015 in tema di decadenza dalla rateazione proposta dal contribuente, poi deceduto).

Gli eredi impugnavano la sentenza della CTP Catania avanti la Commissione Tributaria Regionale Sicilia, la quale dichiarava la nullità della notifica dell'accertamento in parola, compensando però le spese.        

Scrive il Giudice del gravame che "in tema di notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di nullità assoluta e insanabile laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente" - omissis- "La notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento del decesso del contribuente sia, comunque, noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art.156, comma 3, c. p. c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti di tutti gli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d. P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone, quindi, che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente" (cfr. Comm. Trib. Reg. Sicilia Sez. Dist. Catania-  sent- n. 316 del 20.01.2020, in Banca dati https://def.finanze.it/)

Scrive, quindi, la Commissione che, anche nel caso in cui l'atto notificato (in astratto) avrebbe raggiunto il proprio scopo ex art. 156, III comma, c.p.c., la notifica dello stesso sarebbe nulla, senza possibilità di sanatoria, in quanto l'ente creditore non avrebbe notificato l'atto:

01) a tutti gli eredi collettivamente ed impersonalmente - ciò a dire che l'ente creditore avrebbe dovuto intestare l'atto di accertamento a "Eredi di ........";

02) presso:

a) il domicilio fiscale indicato dagli eredi in sede di dichiarazione di successione ex art. 65 DPR 600/1973; ovvero,

b) presso l'ultimo domicilio conosciuto del de cuius;

In assenza di questi due elementi, la notifica dell'accertamento è stata riconosciuta nulla dalla CTR Sicilia - sez. dist. Catania, sempre a patto che l'amministrazione fosse a conoscenza della morte del contribuente.

Saranno gli eredi ricorrenti a dovere fornire la prova di tale consapevolezza.

Il principio non è nuovo ed è già stato più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha recentemente affermato:  "Per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa e il nominativo di tutti gli aventi causa, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del "de cujus". Se tale comunicazione è stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento" (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 8213 del 08.04.2014, in senso conforme Cass. n.10659/2003, n. 11447/2002, n. 3865/2001, tutte in banca dati de Jure).  

Ovviamente, la nullità delle notifica non esclude che l'Ufficio Accertatore possa formare e notificare un nuovo atto di accertamento nei confronti degli eredi nel rispetto delle norme sopra richiamate, a patto che non siano ancora scaduti i termini per effettuare l'accertamento dell'imposta. 

avv. Giuseppe Paolo Raimondi

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