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18 febbraio 2020 2 18 /02 /febbraio /2020 22:28

La l. 160/2019 (o legge di bilancio 2020) ha introdotto una novella dall'importanza centrale relativa alla riscossione delle entrate tributarie di comuni, province, città metropolitane, regioni, unioni di comuni e consorzi tra enti locali.

L'art. 1, comma d 784 a 815 prevede una disciplina speciale ed (in parte, come meglio si dirà in seguito) alternativa alla riscossione mediante ruolo esattoriale, prevista dalla l.  46/1999 (come integrata dal DPR 602/1973).

La novità di più immediata percezione è quella prevista dai commi 784 e 785 dell'art. 1 della predetta norma: l'estensione della esecutività immediata degli avvisi di accertamento emessi dai predetti enti locali per il recupero delle proprie entrate tributarie ed alle altre entrate di tali enti locali.

La norma in parola prevede, nella sostanza, che gli avvisi di accertamento emessi dall'ente locale siano immediatamente esecutivi e che, quindi, decorsi 60 giorni dalla notificazione di tali avvisi, l'ente creditore (o l'agente per la riscossione) possa proedere con tutte le attività esecutive e/o cautelari, nei limiti di quanto previsto dalla nuova disciplina; il tutto senza la necessità di notificare cartelle di pagamento ex art. 25 DPR 602/1973 o ingiunzioni fiscali ex art. 2 e 3 RD 639/1910.

Tale novella mira ad estendere i casi di accertamento immediatamente esecutivo, con immediato vantaggio di costi e tempo per gli enti creditori.

La novella prevede, poi, un periodo relativamente lungo nel quale il legittimato alla riscossione forzata non può procedere. Un sorta di "periodo di garanzia".

L'art. 1, comma 795, L. 169/019 preve che, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo e, per il pagamento di quanto accertato, l'ente creditore deve attendere 30 gionri per poi trasmetere gli atti all'ente incaricato per la riscossione dei crediti azionati.

Tale norme, inoltre, prevede che, per gli importi iscritti a debito fino a 10.000,00, gli enti creditori, prima di avviare le azioni cautelari o esecutive più opportune, devono inviare al contribuente un sollecito di pagamento al contribuente, dando termine di 30 giorni per effetture il pagamento. 

Decorsi tali 30 giorni, la riscossione è sospesa

  1. per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui la riscossione sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha notificato l'accertamento;
  2. per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui il soggetto che ha notificato l'accertamento sia il medesimo che si curerà della riscossione;

Dunque, la riscossione non potrà procedere se prima non siano decorsi almeno 60 + 30 + 120, ovvero 60 + 30 +180 giorni.

La sospensione di 180 (o 120 giorni), però, non opera:

a) per le azioni cautelari e conservative (ipoteca e fermo amministrativo);

b) per le altre azioni previste dalle norme ordinarie per la tutela del creditore (per coerenza sistematica, si immagina che il legislatore faccia riferimento alle azioni ordinarie di carattere cautelare o conservativo, ma non ne si può essere certi - occorrerà attendere le eventuali circolari esplicative o le successive pronunce della giurisprudenza) ;

c) nel caso di accertamenti definitivi (si immagina che il legislatore si riferisca, per esempio, al giudicato tributario, a seguito di sentenza divenuta definitiva);

d) nel caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione;

e) nel caso di fondato pericolo, debitamente motivato e portato alla conoscenza del contribuente e ove si dimostri che il fondato pericolo possa pregiudicare la riscossione (rimane non chiaro quali siano gli indici che concretino il "fondato pericolo" e quali siano le forme della comunicazione che deve essere rivolta al contribuente - forse si può intuire che l'ente creditore debba formare una sorta di intimazione di pagamento ex art. 50, II comma, DPR 602/1973 che comunichi al contribuente l'esistenza del "fondato pericolo" e la prova della sua sussistenza);

L'esecuzione forzata viene posta in essere dagli entri previsti dal Titolo II del DPR 602/1973, i concessionari per la riscossione. In buona sostanza, la riscossione avviene nelle forme previste della riscossione mediate ruolo esattoriale, senza però che venga emessa la cartella di pagamento.

Si può immaginare che anche per la riscossione delle entrate locali, pur semplificata che sia, debbano valere le garanzie per il contribuente previste agli artt. 50, 62, 72, 72-bis, 72-ter, 76, ecc., in quanto appartenenti al Titolo II del DPR 602/1973.   

L'art. 1, comma 796, L. 169/2019 prevede una nuova forma di rateazione del debito tributario, fino ad un massimo di 72 rate, sulla base dell'entià del debito e della difficoltà temporanea e obietiva in cui versa il contribuente debitore.

da Euro 101,00 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili
da euro 501,00 ad Euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili
da Euro 3.001,00 ad Euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili
da Euro 6.001,00 ad Euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili
oltre Euro 20.001,00 fino a 72 rate mensili

Il mancato pagamento anche solo di n. 2 rate mensili, dopo avere ottenuto il predetto beneficio della rateazione comporta decadenza immediata dal beneficio e la possibilità di immediata riscossione del credito maturato in un unica soluzione (dedotti i versamenti già effettuati).

Non è chiaro se la richieste del beneficio di tale rateazione non comporti riconoscimento del debito tributario e, quindi, consenta comunque al contribuente di contestare tale credito nel termine di legge, come prevede la giurisprudenza maggioritaria per la dilazione di pagamento ex art. 19 DPR 602/1973. Sul punto occorrerà attendere le prossime pronunce giurisprudenziali.    

Decorso il termine di 60 dalla notifica dell'accertamento esecutivo + 30 giorni successivi, l'ente creditore o il soggetto affidatario possono iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, (si crede) secondo le norme previste dal DPR 602/1973.

La'rt. 1, comma 811, L. 169/2019 prevede che i competenti uffici di Agenzia delle Entrate rilascino le visure ipotecarie catastali necessarie alla riscossione forzata relative ai debitore in forma gratuita ex art. 79, DPR 602/1973.

Una volta superati i 30 giorni di cui sopra senza avere effettuato il pagamento del dovuto o senza avere ottenuto il beneficio della rateazione, saranno addebitati al contribuente:

a) interessi di mora al tasso legala, maggiorato fino ad un massimo di 2 punti percentuali;

b) spese, oneri e competenze legali e degli istituti di vendita giudiziari;

c) un importo forfetario per la elaborazione della notifica pari

  1. al 3% del debito (fino d un massimo di Euro 300,00=), in caso di pagamento spontaneo entro il 60° giorno dalla data di esecutività;
  2. al 6% del debito (fino ad un massimo di Euro 600,00=), in caso di pagamento spontaneo dopo il 60° giorno dalla data di esecutività;  

Si badi bene: l'art. 1, comma 791, L. 169/2019 autorizza gli enti o i concessionari per la riscossione nominati ex art. 52, ltt. b), D.Lgs 446/1997 o ai sensi dell'art. 1, comma 691, l. 147/2013, l'utilizzo delle banche dati informatiche di Agenzia delle Entrate per reperire le informazioni sui contribuenti necessarie alla esecuzione della riscossione.

Dunque, la parte pubblica potrà godere di un sistema di indagine avanzato e, soprattutto, integrato per potere effettuare le ricerche relative ai singoli contribuenti morosi. 

Le norme in parola entrano in vigore dal 01.01.2020 e sono immediatamente efficaci.

L'art. 1, comma 805, L. 169/2019, però, prevede che entro 180 giorni dalla pubblicazione della L. 169/2019 dovrà essere prevista una decretazione specifica che contenga la disciplina per l'iscrizione all'albo speciale dei soggetti privati abilitati all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione di tributi e di altre entrate delle province dei comuni.

Come di consueto, rimango a disposizione per qualsivoglia chiarimento sui temi trattati nel presente contributo, il cui contenuto non vuole essere strettamente scientifico, ma di natura informativa e divulgativa.

Con Osservanza

avv. Giuseppe Paolo Raimondi  

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