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17 novembre 2018 6 17 /11 /novembre /2018 20:36

Come è noto, il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (volgarmente noto come "Codice della Strada", nel seguito anche "CdS") riporta la disciplina generale che regola i rapporti tra il cittadino (inteso come il cittadino persona fisica e come cittadino imprenditore anche in forma di società) e lo Stato (inteso come in tutte le sue articolazioni) in ordine alla materia della circolazione dei veicoli e natanti su strada.

Al suo interno sono riportate anche le condotte illecite che, una volta accertate nei modi e nei tempi previsti dalla legge, comportano una sanzione erogata dall'ordinamento.

Semplificando all'estremo, le condotte in parola potranno essere essenzialmente di due tipi:

01) condotte penalmente rilevanti, sanzionate dall'ordinamento penale (per esempio il caso della "guida sotto l'influenza dell'alcool" di cui all'art. 186 CdS.

02) condotte illecite che importano solamente sanzioni amministrative (come il caso della violazione del "divieto di sosta" ex art. 5 CdS).

In questo contributo ci si occuperà delle sole opposizioni avverso agli atti amministrativi che comminano queste ultime sanzioni, i cosiddetti "verbali di accertamento".

A tale riguardo, si deve fin da ora precisare che, nel caso delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada è possibile resistere con due distinte tipologie di impugnazioni:

A) il ricorso al Prefetto territorialmente competente ex art. 203 CdS.

Tale ricorso ha un costo ridotto, ma ha il difetto di comportare una sanzione molto elevata in caso di suo rigetto, pari al doppio della sanzione amministrativa originariamente comminata dall'accertatore al (presunto) trasgressione.

B) il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente ex art. 205 CdS in combinato disposto con l'art. 7, D.Lgs 150/2011.

Di tale procedura ci si occuperà nel presente contributo.

Tornando alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione dei precetti del CdS, occorre precisare che:

01) le singole fattispecie di illecito sono previste nel Codice della Strada medesimo in maniera espressa e tipica;

02) la disciplina sulla emissione della sanzione amministrativa e del provvedimento amministrativo che reca l'accertamento dell'illecito e l'intimazione al pagamento della relativa sanzione, nonché l'intimazione delle relative (eventuali) sanzioni accessorie, è ancora prevista nella l. 689/198;

03) il procedimento giudiziale per opporsi al provvedimento sanzionatorio è rubricato nell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011 (rubricato "Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada");

L'art 7 del D.Lgs. 150/2011 prevede che la competenza a conoscere della opposizione ad ordinanza ingiunzione sia in via principale dal Giudice di Pace nella circoscrizione del quale è avvenuta la violazione contestata al (presunto) trasgressore. 

Dunque l'opposizione dovrà essere rivolta a tale specifico Giudice, pena l'inammissibilità della domanda giudiziale.

Proseguendo nella trattazione, l'art. 7, comma 8, D.Lgs 150/2011, prevede espressamente che le parti nel giudizio di primo grado possono stare in giudizio personalmente, quindi senza il patrocinio obbligatorio di un legale

Dunque, per l'opposizione al verbale di accertamento di cui sopra, parrebbe sussistere una deroga espressa alla regola generale prevista all'art. 82, I comma, c.p.c., per la quale il cittadino può stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore solo per le cause di valore non eccedente la somma di Euro 1.100,00=- 

L'opposizione al verbale di accertamento si deve svolgere entro 30 giorni dalla notificazione della medesima all'ingiunto. 

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione dell'atto da parte del presunto trasgressore, ovvero dalla data nella quale la legge presume l'avvenuta ricezione secondo le norme relative alla notificazione degli atti giudiziari.

Sul punto si consiglia di tenere presente bene a mente le norme relative alla notifica postale, facendo particolare attenzione all'art. 8 L. 890/1982.

I predetti trenta giorni sono raddoppiati se il (presunto) trasgressore risiede all'estero.

Nel giudizio che ci occupa, l'opposizione al verbale di accertamento dovrà essere rivolta nei confronti de:

a) il prefetto territorialmente competente, quando le (presunte) violazioni opposte siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;

b) la singola regione, provincia o comune, quando le (presunte) violazioni siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

L'opposizione si effettua con ricorso al Giudice di Pace ex art. 413 c.p.c. ed ex art. 7 D.Lgs 150/2011. Il ricorso (contrariamente all'atto di citazione in giudizio ex art. 163 c.p.c.) prevede che l'opponente prima depositi la propria domanda presso l'Ufficio Giudiziario competente, il quale, effettuate le verifiche preliminari di rito sulla ammissibilità del ricorso, poi fisserà con decreto una udienza nella quale discutere del merito della causa.

Il decreto di fissazione udienza verrà comunicato alla controparte ed al ricorrente dalla Cancelleria del Giudice adito. 

il D.lgs. 150/2011 prevede espressamente che a tale procedura si applichi il cd "rito lavoro" rubricato agli artt. 413 e ss. c.p.c., così come integrato dalla disciplina dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011.

Tale rito speciale prevede che il ricorso debba contenere i seguenti elementi essenziali, a pena di nullità del ricorso medesimo:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Normalmente viene chiesto alla parte di predisporre diverse copie del proprio ricorso e dei documenti che si offrono in comunicazione. Negli uffici del milanese se ne richiedono 4 o 5 copie. 

L'accesso alla tutela giudiziaria non è priva di costo. Infatti, tutte opposizioni a verbale di accertamento scontano il pagamento di un contributo unificato proporzionale al valore della causa stessa, la cui misura minima (ad oggi) è di Euro 43,00=.      

Al di fuori di tale circostanza, l'art. 7, comma 13, D.Lgs. 150/2011 prevede che  gli atti del processo e la decisione siano esenti da ogni tassa e imposta.

La controparte potrà costituirsi fino al giorno stesso dell'udienza, ma dovrà depositare presso la cancelleria del Giudice adito, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Il procedimento potrebbe essere definito già alla prima udienza, la quale, nello spirito del legislatore, doveva essere anche l'unica.

In realtà, applicandosi le norme generali previste per il  processo civile, le parti potrebbero richiedere approfondimenti istruttori (audizione di testi, produzione di documenti), i quali, se accolti dal Giudice istruttore, richiederanno la fissazione di una o più ulteriori udienze.       

All'esito delle prima udienza, il Giudice di Pace potrà, comunque, pronunciarsi in ordine alla sospensione provvisoria della efficacia del verbale di accertamento, il quale, è bene ricordarlo, consentirebbe all'amministrazione di agire fin da subito per la riscossione coattiva del proprio (presunto) credito.

La domanda di sospensione cautelare dovrà essere svolta immediatamente con il proprio ricorso, e dovrà recare le motivazioni per le quali si chiede tale provvedimento urgente.

Tali motivazioni sono:

01) la verosimiglianza del diritto del trasgressore a vedersi annullato l'accertamento (cd fumus boni juris);

02) il pericolo che il trasgressore possa ricevere un ingiusto nocumento dalla azione esecutiva (eventualmente) promossa dalla Autorità accertatrice nelle more del Giudizio di opposizione (cd periculum in mora).

Nei casi più gravi il Giudice può disporre la sospensione cautelare anche prima della prima udienza, con decreto emesso inaudita altera parte.

A tale riguardo, infatti, l'art. 5 del Dlgs. 150/2011, richiamato espressamente dall'art. 7, comma 6, del medesimo decreto, prevede che "nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.  In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1

All'esito della procedura il Giudice di Pace dovrà decidere con sentenza emessa ai sensi dell'art. 321 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 7 D.Lgs 150/2011.

La sentenza potrà essere appellata dalla parte soccombente avanti il competente Tribunale nei termini previsti agli artt. 325 e 327 c.p.c., che giudicherà in composizione monocratica.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il Giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto, ma è tenuto ad annullare integralmente quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. 

A tale riguardo, occorre ricordare che il verbale di accertamento della violazione del codice della strada fa piena prova dei fatti in esso riportati.

Per poterlo sconfessare occorre disporre di argomenti validissimi (per esempio, un palese errore nella identificazione del trasgressore). 

Inoltre occorre precisare che non tutte le circostanze riportate nel verbale di accertamento sono insuscettibili di valutazione da parte del Giudice del merito.

Sul punto si ricorda che "Il verbale di accertamento redatto dai vigili urbani ha efficacia di piena prova con riferimento a fatti visivamente accertati dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente. Una tale efficacia probatoria è dunque limitata alle sole circostanze attestate dal pubblico ufficiale così come percepite da un punto di vista sensoriale, senza che si rinvenga alcun margine di apprezzamento. Quanto affermato comporta dunque che il verbale non mantenga una tale efficacia, essendo invece liberamente valutato dal giudice, qualora afferisca apprezzamenti valutativi dei verbalizzanti" (cfr. Cass. civ. ordinanza 2348/2018, in Banca dati De Jure).

Dunque, il ricorrente potrà sempre contestare le risultanze di un verbale di accertamento che rechi elementi valutativi e apprezzamenti degli agenti accertatori (per esempio, la possibile provenienza di un veicolo o la velocità di crociera del medesimo prima del sinistro).  

In caso di rigetto dell'opposizione del ricorrente, il Giudice di Pace determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. 

Ad ogni modo, se il Giudice rigetta l'opposizione, egli non può escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida
.

In caso di accoglimento del ricorso, il Giudice dovrebbe condannare la controparte a rimborsare le spese sostenute dal ricorrente secondo la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.- Nella pratica ciò accade di rado. 

Sperando di essere stato chiaro ed esaustivo, porgo cordiali saluti, rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento in ordine al presente breve articolo     

avv. Giuseppe Paolo Raimondi       

Modello di ricorso      

GIUDICE DI PACE DI .........................

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa

(ex art. 204-bis D.Lgs 286/1992 ed art. 7 D.Lgs. 150/2011)

In favore della parte ricorrente, Signor ….........................., nata a …............. il ….................. (C.F.: ….......................), residente in …......................., Via …................ n. …...... ed ivi elettivamente domiciliata, nella qualità di conducente e proprietario dell’individuato del veicolo..........................................;

CONTRO

il COMUNE di …................ (C.F.: …........................................) - COMANDO della POLIZIA MUNICIPALE, in persona del Sindaco e proprio legale rappresentante pro tempore, Via …................. n. ..., …................. ;

la quale propone

RICORSO

avverso a contravvenzione per asserita violazione degli artt. n. …................................ C.d.S. di cui al verbale di accertamento / contestazione n........................... notificato in data ….................. (cfr. ns. doc. 1) elevato nei confronti della parte ricorrente per la seguente motivazione: ….................................

All’attuale ricorrente veniva conseguentemente comminata la sanzione pecuniaria di …..................., nonché la decurtazione di n............punti della patente.

*****

La parte ricorrente con il presente atto si

O P P O N E

al suddetto verbale di contestazione di sanzione amministrativa, per i motivi di fatto e di diritto appresso specificati, essendo essa ingiustificata sotto ogni profilo formale e sostanziale indicando i successivi

MOTIVI

(in fatto ed in diritto)

  1. in ordine alla validità dell'accertamento di cui al verbale di accertamento / contestazione n. …..............:

  2. in ordine alla sospensione cautelare del verbale di accertamento / contestazione n.......................... (fumus boni juris e periculum in mora)

*****

Stante quanto sopra indicato la parte ricorrente, signor/a …....................................., fa ricorso alla competente Autorità Giudiziaria affinché la stessa accolga le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del verbale di accertamento opposto con il presente atto per tutti i motivi sopra esposti, nessuno escluso, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione ex art. 7, D.Lgs 150/2011 e rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione:

  • in via principale,

    accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o la revoca del verbale di accertamento / contestazione n. ….................... in data …................., e delle relative sanzioni per tutti i motivi di cui al presente atto, nessuno escluso;

  • il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento ex art. 91 c.p.c.

  • In via istruttoria

  • Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

01) originale del verbale di accertamento / contestazione n. …...................;

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della causa è pari ad Euro …....................., e che il contributo unificato per la presente vertenza sarà pari ad Euro ….......... .

................., …....................

 

La parte ricorrente

                                                                                     Signor/a..............................

                                                                                ___________________

 

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