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Un tentativo di informare,conoscere, divulgare un pensiero personale ed esporlo alle critiche più disparate. Un modo per esorcizzare le proprie paure, comunicare gioie e passioni, condividere idee, impressioni e sensazioni su quello che accade e su come sta cambiando il mondo che mi circonda. Insomma...tutto quello che ho da dire su di me e su quello che vivo...senza censure, nè imbarazzi, nè timori, ma con molta sincerità ed umiltà!

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Come scrivere un ricorso alla commissione tributaria provinciale: un paio di rapidi consigli per la redazione

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente rappresenta l'atto impugnativo principale previsto dalla legge per resistere alla pretese creditoria (legittime o meno) dell'erario.

Gli elementi essenziali del ricorso in parola sono indicati all'art. 18 del D.Lgs 546/1992, che reca "disposizioni sul processo tributario".

La mera lettura di tale articolo, però, non basta a comprendere quali accorgimenti utilizzare per redigere il proprio ricorso.

A tale riguardo si deve necessariamente analizzare la disciplina generale del processo tributario , per poi affrontare il tema della redazione del ricorso.

In primo luogo il processo tributario è in processo di carattere impugnatorio; ciò a dire che il ricorso ha lo scopo di impugnare uno o più atti emessi dalla amministrazione tributaria (per esempio, un'avviso di liquidazione di imposta di registro) o, comunque, di natura tributaria (come ad esempio un avviso di accertamento di IMU).

Di regola, non è prevista la possibilità per il contribuente di promuovere un'azione di accertamento di un proprio diritto con il ricorso tributario, se non in via incidentale.

Ciò a dire che, la Commissione Tributaria potrà ben accertare il diritto di un contribuente a ricevere, per esempio, un rimborso fiscale, ma solo nel corso del processo al quale il contribuente ha dato impulso per opporsi ad una determinata pretesa creditoria dell'erario, cristallizzata in un atto tipico (avviso di accertamento, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, ecc.), o ad un diniego al rimborso richiesto in via amministrativa all'ente (si esso espresso o tacito).               

A tale riguardo, l'art. 19, D.Lgs 546/1992 riporta un elenco nel quale vengono elencati gli atti impugnabili con il ricorso al Giudice Tributario. 

Il ricorso va proposto nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto amministrativo che si vuole impugnare e davanti alla commissione tributaria competente territorialmente a conoscere di quella causa.

La giurisdizione tributaria è esclusiva. Ciò a dire che solo il Giudice Tributario può conoscere delle controversie di carattere fiscale. Più precisamente l'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 assegna alle commissioni tributarie tutte le liti aventi ad oggetto "tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, le sovraimposte e le addizionali , le relative sanzioni, nonché gli interessi ed ogni altro accessorio".

Sono espressamente sottratte dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di esecuzione tributaria successivi alla cartella di pagamento e, ove previsto, all'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/1973.

Ciò a dire che, per fare degli esempi concreti:

01) le cartelle di pagamento fondate sul mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme del Codice delle Strada, non sono di competenza del Giudice Tributario;

02) l'opposizione al pignoramento esattoriale non è di competenza del Giudice Tributario (perlomeno nella fase relativa all'accertamento del diritto del creditore ad agire per la via esecutiva).  

Venendo alla questione relativa alla competenza, occorre precisare che le commissioni tributarie provinciali sono gli organi della giustizia tributaria di prima istanza.

Queste sono competenti a conoscere delle cause di opposizione agli atti emessi dagli enti impositori e/o dagli agenti per la riscossione e/o dai soggetti iscritti all'albo speciale dei riscossori dei tributi degli enti locali ex art. 53 D.Lgs 446/1997, che abbiano sede nella circoscrizione della commissione tributaria medesima.

Nel caso in cui tali enti abbiano articolazioni sparse su tutto il territorio nazionale, come per esempio Agenzia delle Entrate, sarà competente la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui spettano le attribuzioni su rapporto controverso.

Per verificare la sussistenza di tali attribuzioni, si consiglia di verificare sul sito dell'ente impositore.

Si ricorda che l'incompetenza del Giudice Tributario adito, può essere rilevata anche d'ufficio dalla Commissione e comporta una sentenza di rigetto che può comportare la condanna alle spese legali ex artt. 5 e 15 D.Lgs 546/1992.

La sentenza, comunque, fa salva la tempestività della impugnazione, a patto che la causa venga riassunta avanti il Giudice competente nel termine indicato nella sentenza o, comunque, entro 6 mesi dalla sua comunicazione, pena l'estinzione del processo e, quindi, la sopravvivenza dell'atto impugnato.  

Chiarita la questione preliminare della competenza, occorre affrontare il tema della rappresentanza processuale.

Occorre subito precisare che le parti possono stare in giudizio da sole (senza il ministero di un difensore tecnico) per le cause di valore fino a Euro 3.000,00=, ex art. 12, II comma, D.Lgs. 546/1992.

In tutti gli altri casi le parti devono farsi rappresentare da un difensore tecnico abilitato alla difesa avanti le commissioni tributarie. I soggetti che possono ricoprire tale incarico sono elencati espressamente e tassativamente nell'art. 12, III comma e ss., D.Lgs. 546/1992, che reca anche i limiti al patrocinio previsti per alcune categorie professionali.

Il ricorso, come si diceva all'inizio di questo contributo, deve contenere necessariamente (a pena di inammissibilità) indicazione:

"a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda; e) dei motivi."

Il ricorso deve anche essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore, dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 

Il ricorso è, comunque, inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui all'art. 18, II comma, D.Lgs. 546/1992 (ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata) e/o se non è sottoscritto correttamente dal difensore.

Si ricorda, poi, che alcuni interpreti considerano applicabile al ricorso tributario alcuni dei principi che appartengono al processo amministrativo, quali il principio di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all'art. 3, II comma, D.lgs. 104/2010. Ciò a dire che gli atti del processo tributario (anche quelli del Giudice Tributario) devono essere redatti in maniera chiara e sintetica, cosa non sempre facile dal punto di vista pratico.

Il consiglio pratico che si può dare al redattore di un ricorso alla commissione tributaria è quello di indicare sempre:

01) i fatti di causa in maniera chiara e semplice;

02) la norma tributaria che si assume vulnerata o che si ritiene applicabile al caso di specie;

03) i motivi in diritto che fondano tale richiesta;

04) le domande di annullamento, revoca o revisione dell'atto che si impugna.        

L'art. 17 bis D.lgs. 546/1992 prevede, altresì, che "per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa". Sul punto, si deve ricordare che la proposizione del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale alla Commissione Tributaria, la quale non può decidere la controversia fino a quando non sia esaurito il termine per la definizione della lite in via stragiudiziale.   

Dal punto di vista pratico, si notifica il ricorso con in calce un'istanza di mediazione che richiama l'intero contenuto del ricorso medesimo.

Si ricorda che, nel caso di ricorso con reclamo mediazione, tutti i documenti richiamati nel ricorso devono essere allegati all'atto notificato. 

Il ricorso alla commissione tributaria deve essere notificato alla controparte entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della notificazione dell'atto che si vuole impugnare, come prevede l'art. 21, D.Lgs. 546/1992.

Nel caso di impugnazione al rifiuto tacito alla restituzione di un tributo (rimborso), il ricorso alla commissione va proposto decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (presentata nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina della singola imposta) e, comunque, entro il termine id prescrizione speciale previsto per la singola imposta.

Ad ogni modo, la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.       

La notificazione del ricorso deve avvenire tramite "plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento" ex art. 20, Ii comma, D.lgs. 546/1992.

Ciò a dire che il ricorso viene predisposto, collazionato con procura (e documenti, nel caso di reclamo obbligatorio con eventuale istanza di mediazione) e relata di notifica, piegato come se si dovesse infilare in una busta. Una volta piegato (si suggerisce di pinzare l'atto una volta piegato, in modo che non se ne possa leggere il contenuto nel corso della spedizione) viene compilato come se fosse una busta, vengono compilate le ricevute di ritorno ed invio per una raccomandata a.r. semplice e viene così spedito da qualsivoglia ufficio postale.         

Oggi è possibile anche notificare il ricorso con notifica telematica a mezzo pec, ma (a rigore) solo se si è in possesso di certificati telematici per apporre la firma digitale sull'atto, come previsto dalle regole tecniche del recente Processo Tributario Telematico. Tipicamente, tale abilitazione è concessa ai professionisti abilitati alla difesa tributaria di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/1992. 

Una volta notificato il ricorso, il ricorrente ha 30 giorni per potersi costituire, iscrivendo a ruolo la causa tributaria presso la Segreteria della competente Commissione Tributaria Provinciale.

 Il termine di 30 giorni è sospeso nel caso di reclamo mediazione fino a quando l'Ufficio Intimato non riscontra il reclamo ex art. 17-bis, e comunque per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso con reclamo (ed eventuale proposta di mediazione).

Non sfuggirà all'interprete che, nonostante la legge nomini l'atto impugnativo "ricorso", lo schema scelto dal legislatore somiglia molto a quello dell'atto di citazione nel rito ordinario del processo civile. 

A seguito della costituzione della controparte, sarà il Presidente della sezione assegnataria della Commissione Tributaria adita a formare il Collegio, nominare un Consigliere Relatore ed a fissare l'udienza si prima comparizione (se richiesta), con decreto che verrà comunicato alle parti costituite ai recapiti postali o telematici indicati negli atti di costituzione.

L'Ufficio avversario si dovrà costituire entro 60 giorni dalla notifica del ricorso.

Si ricorda che:

01) il rito avanti la commissione tributaria è camerale e che non prevede una trattazione orale della causa, se non viene richiesta espressamente nel proprio ricorso la fissazione di un'udienza di discussione ex art. 33 D.Lgs. 546/1992;

02) il ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Per evitare che l'erario proponga azioni esecutive nelle more della causa tributaria, si consiglia di svolgere sempre un'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato immediatamente nel ricorso. Attenzione, anche tali istanza deve essere motivata, esattamente come le domande di merito poste nel ricorso.

Al fine di agevolare il lettore, si propone un modello di ricorso a commissione tributaria provinciale, liberamente utilizzabile, apportando le dovute necessarie modifiche e previa verifica delle norme che regolano tale rito.  

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgo i miei migliori saluti. 

avv. Giuseppe Paolo Raimondi  

commissione tributaria provinciale di ….......

ricorso in impugnazione

de …................... n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxx

in favore del signor …....................... (codice fiscale ….................................), nato a …... (…...........) il …......................., e residente in …....................(..............), Via ….................. n. …........, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Paolo Raimondi (codice fiscale RMNGPP82D15F205Z) del Foro di Busto Arsizio, per procura allegata al presente atto (cfr. ns all. A e B) ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Legnano (Milano), Via B. Buozzi n. 16, il quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 137 e 176 c.p.c., dichiara sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di telefax: 0331.1520077 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.raimondi@busto.pecavvocati.it

-reclamante e ricorrente -

nei confronti di

......................, (nel seguito anche “.....”) codice fiscale …..................., con sede legale in …..(...), Via ….................... n. ….............., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Ufficio di …............., con sede in …........, Via …........... n. ..., indirizzo di posta elettronica certificata …...........

-reclamato e intimato -

MOTIVI

premesso che

01) (allegare i motivi in fatto e diritto che fondano la domanda di impugnazione, in maniera chiara e sintetica);

e considerato che

 

1) sulla sospensione cautelare del provvedimento impugnato e di tutti i relativi atti presupposto: il fumus boni juris ed il periculum in mora

1.1. sul fumus boni juris

Come è stato abbondantemente spiegato in premesse, la pretesa creditoria avversaria è priva di qualsivoglia fondamento, in quanto …...........

Sussiste, quindi, innegabilmente il buon diritto dell’intimata a chiedere la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

1.2. sul periculm in mora

(pericolo di danno grave ed irreparabile derivante della azione esecutiva proposta dalla controparte)

Tutto quanto sopra premesso, si chiede che il Collegio conceda ed ordini la sospensione cautelare della efficacia esecutiva degli atti opposti in questa sede, in forza dell’art. 47, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il signor ….................... (codice fiscale ….................), nato a …. (…..) il ….............., e residente in …........ (...), Via …....... n. ….. e come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

chiede

che l’Ecc.ma Commissione Tributaria Provinciale adita, nei limiti della propria competenza esclusiva, previa fissazione della udienza di discussione ex art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, voglia così giudicare, accogliendo le seguenti

conclusioni

  1. In via preliminare:Sospendere l’efficacia del …..................., di tutti i propri atti presupposto (cartelle, avvisi di accertamento/liquidazione, ecc.) nessuno escluso, nonché della procedura di riscossione tutta per le ragioni di cui al presente ricorso, nessuna esclusa;

  2. In via principale e nel merito:

  1. Accertare e dichiarare ….................................................................................... e, per l’effetto, dichiarare nulla, annullare o comunque revocare l'atto impugnato ed ogni relativo atto presupposto, nessuno escluso, nonché, sempre per l’effetto, disporre lo sgravio integrale di tali somme in favore della ricorrente, per tutti i motivi del presente ricorso, nessuno escluso;

In ogni caso:

  1. Respingere ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione della parte resistente nei confronti del concludente, in quanto infondata, per i motivi esposti;

In ogni caso:

3.  Condannare l'intimato resistente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente ricorso;

Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali e onorari di causa.

In via istruttoria, si allega:

  1. procura elle liti;

  2. atto impugnato;

Sempre in via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

01) (allegare e numerare tutti i documenti richiamati nel ricorso)

Ad ogni modo, con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 9, 13 e 14 D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e dall’art. 12, V comma, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro …...................., ed compreso nello scaglione tra Euro ................ ed Euro .................. e, dunque, che il contributo unificato per la presente causa è pari ad Euro …...........

Con Osservanza

Legnano (Milano), ….......................

avv. Giuseppe Paolo Raimondi

 

 

Reclamo con contestuale Istanza di mediazione

ex art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

in favore del signor …....................... (codice fiscale ….................................), nato a …... (…...........) il …......................., e residente in …....................(..............), Via ….................. n. …........, e rappresentato e difeso per giusta procura allegata alla presente istanza (cfr. ns. all. A e B), dall’avv. Giuseppe Paolo Raimondi, (codice fiscale RMNGPP82D15F205Z), e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Legnano (Milano), in Via B. Buozzi n. 16. Il difensore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 137 e 176 c.p.c., dichiara sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente numero di Telefax: 0331.1710399 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.raimondi@busto.pecavvocati.it

-reclamante e ricorrente -

nei confronti di

......................, (codice fiscale …...................), con sede legale in …..(...), Via ….................... n. ….............., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Ufficio di …............., con sede in …........, Via …........... n. ..., indirizzo di posta elettronica certificata …..........

-reclamata e intimata -

* * *

Premesso tutto quanto dedotto, allegato e prodotto nel ricorso che precede, il signor ........................ (codice fiscale ............................), in proprio e come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

propone la seguente proposta di mediazione

.........................................

allo scopo

......................, (nel seguito anche “.....”) codice fiscale …..................., con sede legale in …..(...), Via ….................... n. ….............., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Ufficio di …............., con sede in …........, Via …........... n. ..., indirizzo di posta elettronica certificata ….........., conferisce espressamente mandato all’avv. Giuseppe Paolo Raimondi (codice fiscale RMNGPP82D15F205Z) anche per potere proporre reclamo e istanza di mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché per trattare la lite, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e farsi sostituire, eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Legnano, Via B. Buozzi n. 16, come da procura alle liti allegata.

Con Osservanza

Legnano (Milano), …..............

avv. Giuseppe Paolo Raimondi

PS: Il presente contributo vuole essere un aiuto al contribuente ed al professionista che per la prima volta si trova a confrontarsi con una vertenza processuale di carattere tributario.

Ciò non esime l'interprete a verificare le norme sopra richiamate ed a studiare con attenzione i fatti di causa e la disciplina sostanziale tributaria applicata alla lite che il contribuente medesimo (o il professionista) deve affrontare.

Il presente contributo è redatto in data 04.12.2018 e non tiene conto delle modificazioni normative di seguito intervenute.    

   

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