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Un tentativo di informare,conoscere, divulgare un pensiero personale ed esporlo alle critiche più disparate. Un modo per esorcizzare le proprie paure, comunicare gioie e passioni, condividere idee, impressioni e sensazioni su quello che accade e su come sta cambiando il mondo che mi circonda. Insomma...tutto quello che ho da dire su di me e su quello che vivo...senza censure, nè imbarazzi, nè timori, ma con molta sincerità ed umiltà!

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L'opposizione al precetto fondato su titolo esecutivo di natura fiscale – La giurisdizione del Giudice Tributario e del Giudice Ordinario

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la propria sentenza n. 24965 del 23 ottobre 2017 ha messo un punto fermo sul riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice (speciale) tributario nel caso di opposizione ad atto di precetto.

 

Tale sentenza, a mio modestissimo avviso, per la sua immediata chiarezza può essere ritenuta un ottimo vademecum per comprendere in quali casi l’opposizione deve essere rivolta la Giudice ordinario ed in quali essa deve interessare la cognizione del Giudice Tributario.

 

Il caso affrontato dalla Suprema Corte è quello del precetto fondato su ingiunzione di pagamento relativa ad Ici, laddove, però, l’opponente (tra l’altro) deduceva la mancata notifica del titolo esecutivo.

 

In particolare, con opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. l’opponente chiedeva al Tribunale di Napoli la declaratoria di inesistenza del credito tributario per la mancata notifica dell’ingiunzione fiscale, oltre a dedurre la maturazione della prescrizione e della decadenza del credito tributario.

 

Il Tribunale ordinario, investito dell’onere di decidere in ordine a tale domanda, declinava la propria giurisdizione, in favore del Giudice tributario; successivamente, nel secondo grado di giudizio la Corte d’Appello di Napoli confermava tale decisione.

 

Chiamata a decidere sulla legittimità della decisione assunta dalla Corte d’Appello di Napoli, la Suprema Corte decideva a Sezioni Unite per dirimere un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto proprio la giurisdizione del Tribunale ordinario nei casi di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo di natura fiscale.

 

Nela sentenza in commento la Corte di Cassazione esordiva ricordando che, secondo la propria giurisprudenza costante: 

 

01) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo; art. 9 c.p.c., comma 2);

 

02) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2);

 

03) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2);

 

04) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2)”. (ex plurimis, cfr. Cass. Civ. 2 agosto 2013 n. 18505 ,in Banca dati De Jure)

 

Nel caso affrontato nella sentenza in commento, però, la questione investe il caso (diverso) in cui l’opponente deduca la regolarità formale e/o un vizio di notifica del titolo esecutivo in quanto il titolo esecutivo stesso non sarebbe mai stato regolarmente notificato al contribuente/opponente.

 

In tale caso, la giurisprudenza della Corte ha conosciuto un contrasto tra due orientamenti interpretativi; in particolare:

  1.  “Un orientamento ritiene che l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e degli artt. 617 e 9 c.p.c., perchè la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione del titolo esecutivo, restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario dovrà verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari (cfr Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 2016 e n. 8618 del 2015; Cass., Sezione terza, n. 24235 e n. 9246 del 2015)”;
  2. Altro diverso orientamento prevede che l'opposizione agli atti esecutivi che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dalla asserita nullità degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 - estensivamente interpretato - del D.Lgs. n. 546 del 1992)”.

 

Al fine di risolvere il contrasto in parola in favore del secondo dei due orientamenti sopracitati, la Suprema Corte muove da una critica alla portata applicativa dell’art. 57 DPR 602/1973 (riscossione fiscale).    

 

Infatti, è noto che l’art. 57 del DPR 602/1973, riferito alle procedure di riscossione fiscale per esecuzione forzata, vieta le opposizioni ex art. 615 c.p.c. (salvo quelle relative alla pignorabilità dei beni) ed ex art. 617 c.p.c. relativa irregolarità formale o di notificazione del titolo esecutivo.

 

A tale riguardo, la Suprema Corte afferma con forza che il disposto di tale norma non può tradursi in una lesione assoluta del diritto alla difesa del contribuente, comunque garantito dall’art. 24 Cost.-

 

Infatti, se il contribuente non avesse regolarmente ricevuto la notifica del titolo esecutivo, egli non avrebbe potuto impugnare lo stesso nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Dunque, in tale caso, non si potrà pretendere che il diritto di impugnazione del contribuente possa venire limitato dal disposto dell’art. 57 DPR 620/1973.  

 

In caso di opposizione ad un atto di natura tributaria, l’art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (contenzioso tributario) prevede che l’impugnazione alla pretesa creditoria fiscale debba essere promossa con ricorso da notificarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.  

 

Nella ipotesi in commento, però, quale sarebbe il momento nel quale il contribuente potrà opporsi (nel merito) alla pretesa creditoria fiscale, visto che l’amministrazione non avrebbe notificato il titolo esecutivo (ingiunzione fiscale)? Sicuramente la ricezione del primo atto di riscossione successivo alla notifica del titolo esecutivo, quale, appunto, l’atto di precetto.

 

Dunque, secondo la Suprema Corte, per una questione di ordine sistematico, il vincolo di cui all’art. 57 DPR 602/1973 deve essere superato laddove l’opposizione all’atto di riscossione (quale il precetto, per esempio, o l’avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/1973) sia il primo momento processuale dove il contribuente viene messo nella condizione di conoscere il merito della pretesa creditoria fiscale.

 

Tornando, invece, al contrasto giurisprudenziale in parola, alla luce di quanto appena affermato in ordine all’oggetto della opposizione in commento, si ritiene opportuno fare due ordini di riflessioni:

 

A. Se l’opposizione in commento investe il merito della pretesa fiscale, in quanto mirerebbe a contestare per la prima volta il diritto dell’Erario a chiedere il pagamento dell’imposta / tassa / contributo speciale, questa dovrà essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., cioè l’opposizione relativa al potere del creditore di procedere con l’esecuzione forzata;

 

B. Se, come appare, l’opposizione in parola investe il merito della pretesa tributaria (inteso come il fondamento del presunto diritto di credito tributario) il giudice chiamato a decidere su tale questione non potrà che essere il giudice competente a conoscere della esistenza (o meno) della pretesa tributaria: dunque, il Giudice Tributario.

 

Tale soluzione pare ragionevole per ragioni di ordine meramente sistematico:

nel caso in esame, il ricorrente, quando impugna l’atto di precetto, impugna anche l’ingiunzione di pagamento (o, se vogliamo, l’atto di accertamento dell’imposta), chiedendo una pronuncia sulla esistenza (o meno) del diritto della Amministrazione (Ente Creditore) a ricevere in pagamento uno specifico credito tributario (ICI non pagata).

 

Ciò adire che l’oggetto della impugnazione non sarà solo la legittimità del precetto (che lo è solo in via mediata), ma soprattutto la legittimità della pretesa tributaria come riportata nell’atto di accertamento originario (qualsiasi sia la sua forma). Insomma, il contribuente/opponente chiederebbe al Giudice adito di effettuare quello stesso esame che avrebbe dovuto chiedere con il ricorso ex artt. 18 e ss. Dlgs. 546/1992  

 

Se così è, non si vede come possa il Giudice Ordinario avere giurisdizione su un sindacato che la legge riserva espressamente al Giudice Tributario ex artt. 2 e 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (contenzioso tributario).

 

Per questa via, quindi la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento rigetta il riscorso dell’opponente, confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli e del Tribunale di Napoli in ordine alla loro carenza di giurisdizione.    

  

La pronuncia in parola, però, al di là del caso trattato ed al di là della risoluzione del contrasto giurisprudenziale descritto, offre agli interpreti uno schema logico chiaro e semplice che può essere utilizzato quale guida per comprendere il riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Tributario              

 

Sperando, come di consueto, di avere offerto un contributo di facile comprensione e di immediata consultazione, resto in attesa di eventuali commenti, porgendo i miei migliori saluti

 

avv. Giuseppe Paolo Raimondi

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