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Un tentativo di informare,conoscere, divulgare un pensiero personale ed esporlo alle critiche più disparate. Un modo per esorcizzare le proprie paure, comunicare gioie e passioni, condividere idee, impressioni e sensazioni su quello che accade e su come sta cambiando il mondo che mi circonda. Insomma...tutto quello che ho da dire su di me e su quello che vivo...senza censure, nè imbarazzi, nè timori, ma con molta sincerità ed umiltà!

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La probabile inapplicabilità dell'IVA alla Tari (come per la Tarsu o la Tia)

1. La disciplina della IUC: la TARI 

 

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014 o legge di bilancio 2014) era intervenuta nella disciplina delle imposte locali, modificando la struttura delle imposte di tipico appannaggio delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare, tale legge istituiva la cosiddetta Imposta Unica Comunale (cd “IUC”), la quale, si basa su due presupposti ben definiti:

  1. Il possesso (non necessariamente la proprietà, quindi, NdA) di un immobile nel territorio comunale, di valore e natura determinata;
  2. La fruzionie di servizi erogati dall’ente (impositore) comunale;

La IUC si declinava in n. 3 prelievi di matrice tributaria:

  1. IMU, la temuta Imposta Municipale Unica, che colpiva le proprietà immobiliari del contribuente;
  2. TASI, o Tassa sui Servizi Indivisibili, imposta pensata per ripartire sui vari contribuenti residenti i costi (figurativi, in verità) dell’utilizzo dei servizi erogati dal comune non oggetto di specifici prelievi o contributi (come, ad esempio, la manutenzione delle strade, la manutenzione dei lampioni, il mantenumento degli uffici pubblici, ecc.);
  3.  TARI, o Tassa sui Rifiuti (in “sostituzione” delle precedenti Tarsu, Tares e Tia), destinata a finanziare gli oneri per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale;

Ognuno di questi tre balzelli veniva dotato di una disciplina tributaria specifica, in termini di: individuazione dei soggetti passivi obbligati al versamento, formazione della base imponibile, individuazione della aliquota applicabile, individuazione di obblighi dichiarativi, metodo di liquidazione dell’imposta, modo di pagamento dell’imposta medesima.

  

La TARI, in particolare, veniva pensata come una Tassa volta a sostituire le precedenti Tares (Tassa comunale Rifiuti e Servizi), Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) e TIA (Tariffa Igiene Ambientale), stabilendo che il posessore di immobile (quindi anche l’inquilino) sito nel territorio comunale, debba versare una Tassa volta alla remunerazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (non speciali[1]) in tale territorio.

 

Il legislatore ha pensato alla TARI come ad un prelievo di fatto obbligato, il cui presupposto è, banalmente, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, in un Comune determinato.

 

Nulla è dovuto, invece, dal possessore temporaneo, cioè da colui il quale detiene l’immobile o l’area per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

 

Una volta stabilito che il cittadino Caio (o la società Alfa) abbia in uso un immobile presso il Comune di Y, questo viene invitato dall’Ufficio comunale preposto (Ufficio Tributi, normalmente) a comunicare alla amministrazione il titolo del proprio possesso (proprietà, usufrutto, contratto di locazione, comodato ad uso gratuito, ecc.) nonchè le caratteristiche dell’immobile abitato.

 

Infatti, la Tassa in parola viene calcolata sulla base delle caratteristiche dell’immobile abitato dal cittadino obbligato; in particolare si tiene conto della entità della “superficie calpestabile” dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

 

Tale metodo di calcolo della base imponibile a cui aplicare, poi, la relativa aliquota, viene mediata dalla regolamentazione che ogni Comune deve adottare per disciplinare l’accertamento e la liquidazione della Tassa.

 

Infatti, è il Comune che, con il proprio Regolamento adottato ex art. 52 del D.lgs 446/1997,  individua le possibili riduzioni ed esenzioni nei casi previsti dall’art. 1, comma 659 e ss L. 143/2013.

 

Ad ogni buon conto, pare di capire che non sia possibile sottrarsi al pagamento di tale balzello per il solo fatto di dimostrare di non produrre alcun rifiuto solido urbano (come nel caso di immobile sfitto[2]) o nel caso di attribuzione del servizio ad un soggetto terzo (come nel caso di imprese che deleghino l’attività di raccolta e smaltimento a dei soggetti terzi i quali, magari, svolgono anche l’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali), salvo la presenza di uno specifico motivo di esenzione adottato dal Comune nel quale l’immobile o l’area insistono.        

 

Ciò a dire che, a prescindere dalla produzione in concreto di rifiuti solidi urbani non speciali, tutti i cittadini del Comune Y sono tenuti a contribuire ai costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifuti solidi urbani prodotti in quello specifico territorio comunale.

 

Di più; la misura della contribuzione, pur mediata dai regolamenti adottati dei singoli Comuni, si fondano principlamente sulla misura (in metri quadri, normalmente NdA) della superficie calpestabile del fabbricato o dell’area considerata. Quindi, pare evidente che non vi sia una correlazione diretta tra la quantità di rifiuti prodotta in concreto ed il pagamento della tariffa pretesa dal comune.

 

Dunque, è possibile senza dubbio sostenere che quanto richiesto in pagamento dal Comune a titolo di tariffa TARI abbia natura squisitamente tributaria e non possa considerarsi una sorta di canone o corrispettivo per un servizio ricevuto.

 

2. la natura tributaria della Tessa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

 

La questione della natura (tributaria o civilistica) del canone pagato all'ente locale (o ad un suo fiduciario) per il servizio rifiuti è solo apparentemente banale, ed è stata più volte oggetto di indagine da parte della giurisprudenza in passato;

 

Questo perché, spesso, l’erogatore del servizio chiedeva al fruitore il pagamento del canone per la raccolta e lo smaltimento comprensivo di IVA, deducendone la natura di corrispettivo, quasi fosse frutto di un rapporto di tipo civilistico-commerciale (prezzo contro servizio) e non tributario (tassa o imposta).

 

Come è noto, infatti, la disciplina dell’IVA prevede che ogni prestazione avente ad oggetto la fornitura di beni e/o di servizi (salvo casi particolari) sia assoggettata alla Imposta sul Valore Aggiunto, con tutti i risvolti del caso.

 

Se, però, il canone per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avesse avuto natura tributaria (come pare avere), tale tariffa sarebbe stata esente dall'IVA, in quanto, solo un corrispettivo può essere oggetto di imposta sul valore aggiunto ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972.          

 

Sul punto si erano espressi anche l’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni 25/E del 5 febbraio 2003 e 250/E del 17 giugno 2008, ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare 3/DF dell’11 novembre 2010, i quali avevano riconosciuto l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle Tariffe sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, stabilendo che i Comuni e le società incaricate della gestione del servizio fossero tenuti a versare all’Erario tale imposta.

 

Stante la delicatezza del tema, soprattutto per i cittadini-consumatori, i quali non possono portare l'IVA in detrazione, e soprattutto avuto riguardo del largo interesse dell’erario ad incassare l’IVA su tali canoni, la questione è stata più volte oggetto di pronunce della Corte di Cassazione.

 

Sul punto, la Cassazione ha ribadito che “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (cfr. Cass civ. 2 marzo 2012 n. 3293, Banca dati De Jure. In senso conforme cfr. Cass. civ. 9 marzo 2012 n. 3756, in Banca dati De Jure e Cass. Civ 13 aprile 2012 n. 5831, in Banca dati De Jure).

 

Dunque, la prestazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti prevista nella norma istitutiva della TARSU manca di uno di quei prerequisiti che giustificano l’applicazione dell’IVA: il nesso causale tra servizio reso e prezzo pagato.

 

Infatti, si sa che “Ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette a IVA "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale". Con riferimento, più in particolare, alla nozione di prestazione di servizi, la Corte ha affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso" ai sensi dell'art. 2, punto 1, di tale direttiva e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario” (cfr. Corte di Giustizia Europea 20 giugno 2013, C-653/11, in Banca dati De Jure, sottolineature di chi scrive).

 

Ciò a dire che non vi può essere IVA laddove il canone versato non corrisponda al controvalore del servizio reso. (Anche) Per questo motivo la tariffa TARSU non può rappresentare un esborso al quale possa applicarsi l'IVA.

 

Secondo la Cassazione anche la disciplina della TIA-1 (acronimo di: "Tariffa di Igiene Ambientale") ha natura tributaria e sconta le medesime limitazioni stabilite per la TARSU.

 

A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha dichiarato in più occasioni che: “In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TL4), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo” (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14903, in Banca dati De Jure, in senso conforme conf. Cass. SSUU 12 novembre 2015, n. 23144, in Banca dati De Jure, e Cass.Civ. SSUU 15 novembre 2011 n. 25929 in Banca dati De Jure).

 

Dunque, la TIA, come la TARSU, ha natura squisitamente tributaria, a dispetto del nomen juris o della denominazione ("Tariffa" e non "Tassa").

 

Se ne deve dedurre che nemmeno la TIA potrà essere assoggetta ad IVA per i medesimi motivi visti per la TARSU, come ha ha stabilito (rectius ribadito) la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite 15 marzo 2016, n. 5078.                         

            

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’amministrazione non potrebbe nemmeno farsi scudo della natura non pubblica dell’ente o società utilizzata per la fornitura del servizi. Infatti, si sa che "lo strumento organizzativo attraverso il quale le autorità pubbliche vengono a realizzare gli scopi di pubblica utilità istituzionalmente ad essi riservati, non immuta il principio della norma comunitaria di cui all'art. 13, paragr. 1, della direttiva n. 112/2006 laddove il soggetto di diritto privato venga ad esercitare gli stessi poteri pubblici dell'ente locale, accertando, applicando e riscuotendo il tributo per conto del Comune impositore" (cfr. Cass civ. Ord 7 marzo 2017, n. 5627, in Banca dati de Jure).

 

Ciò a dire che, a prescindere dallo strumento utilizzato in concreto per la riscossione della tariffa/tributo, è la natura del credito riscosso che regola l’applicazione o meno della disciplina dell’IVA. Se, dunque, la tariffa ha natura tributaria, non si potrà applicare alla medesima l’Imposta sul Valore Aggiunto, a prescindere dal fatto che la tariffa venga pagata con fattura emessa dalla società erogatrice del servizio o tramite F24 compilato dal contribuente.  

 

Dunque, anche l’avere affidato il servizio ad una società terza (di emanazione pubblica o privata) non può giustificare in se l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. 

 

I principi sopra richiamati sono stati ribaditi recentissimamente nella ordinanza resa dalla Corte di Cassazione n. 5627 in data 7 marzo 2017, la quale ha anche ricordato che il contribuente ha il diritto di chiedere all’erario il rimborso dell’IVA pagata illegittimamente sui canoni TARSU e TARI negli anni precedenti alla entrata in vigore della TARI (cfr. Cass civ. Ord 7 marzo 2017, n. 5627, in Banca dati de Jure; in senso conforme Cass. SSUU 15 marzo 2016, n. 5078 in Baca dati De Jure).

 

Tale domanda dovrà essere rivolta all’Ente Impositore (Comune e/o ente erogatore del servizio) avanti la competente Commissione Tributaria Provinciale.  

 

3. Brevi conclusioni

 

Ora, al netto di qualsivoglia considerazione di ordine politico o etico, non si può negare che la disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 per la regolamentazione della TARI abbia natura tipicamente autoritativa.

 

In sostanza, si obbliga il contribuente-cittadino a contribuire al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con un contributo proporzionale alla propria capacità di produrre rifiuti.

 

Tale valutazione viene effattuata dalla legge, in combinato disposto con i regolamenti comunali locali, senza che vi sia una diretta correlazione tra consumo di rifiuti e pagamento della Tassa.

 

Ciò a dire che, a mia modesta opinione, le medesime considerazioni svolte dalla giurisprudenza sulla natura tributaria di TARSU e TIA debbano essere ritenute applicabili anche alla disciplina della TARI. Dunque, nessuna IVA dovrebbe essere mai chiesta in pagamento sul canone TARI.

 

Ad ogni buon conto, allo stato si consiglia ai contribuenti di rivolgersi ai propri consulenti per potere chiedere il rimborso dell’IVA eventualmente pagata alle Pubbliche Amministrazioni per i canoni TARSU e TIA, prima che ciò diventi impossibile per gli effetti della intervenuta prescrizione del diritto (dieci anni).     

 

avv. Giuseppe Paolo Raimondi

 

 

[1] I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali restano a carico del produttore, che si deve occupare del loro trattamento secondo le normative vigenti. Questo dispone l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013.

Dunque, la TARI non pare remunerare  un servizio specifico per lo smaltimento di determinati rifuti, ma un servizio generico offerto per la collettività che vive in una determinata zona geografica.     

[2] In relatà sul punto si è recentemente espressa la giurispridenza tributaria, per dichiarare che non è legittimo chiedere il pagamento della Tassa sulla raccoltadei rifiuti per un immobile sfitto (cfr. Comm., Trib. Reg. Roma 7001/2014) ma non vi è una fonte normativa che abbia fatto prorpio tale orientamento. Allo stesso modo, però, parte della giurispudenza si è espressa in senso contrario (cfr. Cass. Civ. Ord. 24 luglio 2013, n. 18022 in Banca dati De Jure, sul tema della TARSU).

  

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