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1 . Sulla legittimità del termine di sessanta giorni di cui all’art. 126-bis Codice della Strada – la natura accessoria della sanzione di decurtazione dei punti della patente.
Come è noto, l'esigenza di scoraggiare le infrazioni al codice della strada ha indotto il legislatore italiano ad introdurre con l’art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 (poi modificato con il D.L. 20 giugno 2003 n. 151, convertito con la l. 1 agosto 2003 n. 214, e, ancora, dall’art. 22 della l. 29 luglio 2010, n. 120) la cosiddetta "patente a punti", prevista all’art. 126-bis C.d.S. -
Con l’introduzione di tale istituto il legislatore ha ritenuto di dover sanzionare alcune tra le più gravi violazioni del codice della strada con la sanzione ulteriore della decurtazione dei punti della patente.
Secondo alcuni commentatori la decurtazione dei punti della patente non rappresenterebbe una sanzione accessoria rispetto alle sanzioni amministrative previste dal suddetto codice, ma avrebbe natura cautelare.
In particolare si dice che “diversamente da quanto accade in altri Stati, la patente a punti in Italia non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato, ma ha natura cautelare e si affianca al sistema sanzionatorio attualmente vigente senza determinare sovrapposizioni o senza interferire con esso” (cfr. G. Protospataro, commento art. 126-bis in Codice della Strada commentato, a cura di G.Protospataro, 2009 Forlì, pag. 1770).
Di diverso avviso pare essere, invece, la giurisprudenza, secondo la quale “la decurtazione di punti costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale”, lasciando, quindi, intendere che la sanzione della decurtazione dei punti non avrebbe affatto natura cautelare, ma accessorie rispetto alle sanzioni pecuniarie previste dal suddetto codice (cfr. Cass. SS.UU. 29 luglio 2008, n. 20564, in banca dati Dejure.it).
L’art. 126-bis, 1° comma, C.d.S. prevede che a decorrere dal 30 giugno 2003 ogni titolare di una patente di guida sia in possesso di 20 punti, i quali potranno essere ridotti in caso di violazione del codice della strada nel quale trovi applicazione la sanzione della decurtazione dei punti della patente.
All’esaurirsi del numero di punti previsti (venti, come detto poc’anzi), il trasgressore dovrà sottoporsi nuovamente all’esame di guida per ottenere la revisione della patente.
È bene ricordare che la revisione è un atto amministrativo di natura discrezionale teso a (ri)verificare i requisiti attitudinali e psicofisici del titolare di una patente di guida, a cui la decurtazione dei punti è solamente prodromica (sul punto, cfr. TAR Lazio sez. III, 28 novembre 2007 n. 13467, in banca dati Dejure.it).
L'introduzione di tale nuovo istituto ha reso necessari alcuni accorgimenti al fine di evitare che soggetti estranei all'infrazione potessero subire ingiustamente la sottrazione dei punti della patente. Mi riferisco, in particolare, al caso – invero, molto frequente nella pratica - in cui l'autore della violazione non venga immediatamente identificato dall’Autorità accertatrice; in tale ipotesi, il codice della strada prevede che debba essere sanzionato prima il proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri automobilistici, in qualità di co-obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S. -
Proprio nella suddetta ipotesi trova applicazione l'articolo 126 bis C.d.S., in base al quale il legislatore ha previsto l'obbligo per il proprietario della vettura oggetto della violazione di comunicare i dati personali e della patente di guida del conducente-trasgressore (che subirà così la decurtazione dei punti della patente), pena il pagamento di una ulteriore sanzione del valore compreso tra Euro 269,00= ed Euro 1.075,00= (la discrezionalità amministrativa dell’Autorità accertatrice è applicata solo al fine di individuare l’ammontare della sanzione pecuniaria tra i due estremi).
L'applicazione pratica della citata norma ha posto, tra l’altro, il problema di comprendere quale sia in concreto il momento a partire dal quale il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare i dati del trasgressore.
La prassi (ad oggi) consolidata prevede l'invio, da parte dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione, di un modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale di accertamento della violazione contestata, con diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla notificazione di tale verbale.
Trattandosi, però, di una sanzione accessoria, essa non potrà che discendere dal consolidamento della sanzione principale ad essa collegata.
Indubbiamente tale effetto si verificherà solo quando il proprietario del veicolo avrà esaurito tutte le opportunità per contestare la sanzione principale e avrà, comunque, goduto in maniera piena del termine di 60 giorni che la legge gli concede per svolgere tale contestazione.
Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all'infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l'autore dell'infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo.
Una soluzione diversa contrasterebbe con il principio "nemo tenetur se detegere", in base al quale nessuno può essere tenuto ad accusare se stesso (principio recentemente ribadito anche grazie alla nota sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27, in Resp. civ. e previdenza 2005, pagg. 59 e ss.).
Inoltre, tale diversa soluzione porterebbe a un fenomeno distorsivo in base al quale un cittadino, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione principale, potrebbe vedersi decurtati i punti della patente anche nel caso in cui venga, poi, annullata la contestata infrazione. Se poi la decurtazione dei suddetti punti dovesse portare al ritiro della patente (a causa dell’esaurimento dei 20 punti di cui all’art. 126-bis 2° comma, C.d.S.), si vulnererebbe, altresì, il diritto costituzionalmente garantito della libertà di circolazione previsto all’art. 16 Cost. (si tratta di un’ipotesi remota ma, in astratto, possibile).
Alla luce di quanto detto ,emerge che la prassi dell'invio congiunto del verbale di contestazione dell'infrazione e della richiesta di comunicazione dei dati personali del conducente appare del tutto illegittima, come pure affermato dalla giurisprudenza di merito più attenta (in particolare, cfr. Giudice di Pace di Roma, 19 ottobre 2006, n. 44738, in banca dati www.iussit.it).
Secondo la sopracitata giurisprudenza, il termine concesso al proprietario del mezzo per trasmettere i dati personale del trasgressore-coobbligato in solido dovrebbero decorrere solo dal momento in cui la sanzione principale si sia definitivamente consolidata, e cioè dallo scadere del termine per fare opposizione alla sanzione principale.
Ovviamente il caso in cui il proprietario abbia promosso un giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento, l’Autorità accertatrice dovrà attendere l’esito del giudizio di opposizione.
Se, invece, il coobbligato in solido avrà provveduto al pagamento della sanzione principale, è mia opinione che la Polizia Locale debba comunque attendere il decorso dei 60 giorni indicati nel verbale per fare opposizione al Prefetto ex art. 203 C.d.S., in quanto anche il trasgressore, che potrebbe avere avuto notizia della notificazione del predetto verbale di contestazione al coobbligato in solido potrebbe promuovere un autonomo giudizio di opposizione.
2. Sulla natura ordinatoria del termine per comunicare i dati del trasgressore da parte del co-obbligato in solido ex art. 126-bis, II comma, C.d.S. –
Riguardo il predetto termine di cui all’art. 126-bis 2° comma, C.d.S. occorre svolgere una ulteriore riflessione. Come è noto, la predetta norma impone al proprietario del mezzo-coobbligato in solido con il trasgressore di comunicare all’Autorità accertatrice i dati personali e i dati relativi alla patente di guida del trasgressore entro 60 giorni dal ricevimento del relativo verbale di contestazione, nel caso di violazione per la quale è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente del trasgressore (si può portare ad esempio la fattispecie dello “eccesso di velocità” ex art. 142 C.d.S.).
Nel caso in cui il proprietario-coobbligato in solido ometta di fare la suddetta comunicazione senza giustificato motivo, egli sarà soggetto al pagamento di una ulteriore sanzione pecuniaria da Euro 269,00= ad Euro 1075,00=.
Contrariamente ad altre disposizioni del medesimo codice della strada, tale norma non prevede che la sanzione debba essere elevata immediatamente alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni (si può fare l’esempio di una disposizione simile, quella di cui all’art.180, VIII comma, C.d.S. in tema di circolazione in mancanza della patente di guida o della carta di circolazione).
In realtà l’art. 126-bis, II comma, C.d.S. prevede semplicemente che debba essere elevata una sanzione determinata nei confronti del co-obbligato inadempiente, senza specificarne il momento in cui l’Autorità accertatrice debba procedere ad elevare tale sanzione.
Invero, nella prassi l’ufficio della Polizia locale competente attende diverso tempo prima di elevare il suddetto verbale, quasi a voler concedere al proprietario del mezzo-coobbligato in solido di poter comunque effettuare la comunicazione dei dati del trasgressore.
In realtà, dal disposto di tale norma si può sostenere che il legislatore abbia inteso qualificare il termine di 60 giorni di cui all’art. 126-bis C.d.S. quale mero termine ordinatorio, il cui superamento non farebbe scattare automaticamente la sanzione correlata.
Tale tesi non è affatto peregrina ed è sostenuta anche da diversi professionisti che si occupano della formazione e dell’aggiornamento degli agenti della Polizia locale.
Si porta l’esempio di un articolo comparso sulla rivista infocds.it, a firma del direttore scientifico di tale rivista, dott. Alessandro Casale, il quale scrive che:
“un’attenta lettura (dell’art. 126-bis C.d.S., NdA) però ci consente di giungere a diversa conclusione. Nel comma 2 infatti non è precisato che la sanzione scatta allo scadere del termine (al riguardo si ricordi invece il citato articolo 203 ove invece era espressamente detto che “qualora entro il termine …”); questo è un primo aspetto che fa traballare a tesi del termine perentorio. In secondo luogo si pensi alla ratio della norma: il legislatore intende punire con la sottrazione dei punti, che è una sanzione strettamente personale, colui che ha effettivamente violato le norme di comportamento della circolazione stradale, al fine di sottoporlo a nuovo esame per verificare se conservi la originaria idoneità alla guida; e solo in via subalterna sanziona il proprietario che non comunica i dati; ciò al fine di evitare che, di fatto, il meccanismo della decurtazione dei punti risulti privo di qualsiasi effetto. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che il termine previsto dall’articolo 126-bis comma 2 si possa ritenere di tipo ordinatorio, poiché la sua funzione è quella di chiudere la fase relativa all’accertamento del trasgressore per poi avviare quella sanzionatoria a carico del proprietario reticente” (cfr. A. Casale, La natura giuridica del termine per comunicare i dati del trasgressore: perentorio oppure ordinatorio?, in banca dati www.infocds.it).
Dunque è possibile sostenere che il predetto termine di 60 giorni previsto all’art. 126-bis, 2° comma, C.d.S. abbia natura ordinatoria e non perentoria, consentendo al coobbligato in solido di effettuare la relativa comunicazione anche successivamente alla scadenza dello stesso.
Nel caso in cui, però, a seguito della scadenza dei predetti 60 giorni l’Autorità accertatrice abbia già provveduto ad emettere il verbale di accertamento per la sanzione relativa alla mancata comunicazione dei dati, non sarà più possibile effettuare tale dichiarazione, senza prima avere fatto opposizione a tale secondo verbale di accertamento.
3. Conclusioni.
Riprendendo le argomentazioni già svolte nei paragrafi che precedono, mi sento di poter rassegnare le seguenti conclusioni:
in primo luogo, la sanzione della decurtazione dei punti della patente di guida pare avere natura di sanzione accessoria rispetto a qualle pecuniari e principale prevista delle norme del codice della strada.
La sua natura accessoria è rivelata dalla stessa azione interpretatrice della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale la definisce “sanzione conseguente a qualla principale” (cfr. Cass. SS.UU. 29 luglio 2008, n. 20564).
Il termine che la legge concede al proprietario-coobbligato in solido per trasmettere i dati del conducente-trasgressore non può iniziare a decorrere quando la sanzione principale non si è ancora consolidata, in quanto, in potenza, il destinatario di tale prima sanzione potrebbe opporsi alla pretesa punitiva dell’Autorità sanzionatrice e ottenerne l’annullamento, ponendo nel nulla pure la sanzione secondaria ed accessoria della decurtazione dei punti della patente.
Tale termine dovrà, quindi, iniziare a decorrere dallo scadere del termine concesso dalla legge per impugnare il verbale di accertamento di cui alla sanzione principale, ovvero, in caso di opposizione, alla definizione del relativo giudizio.
Da ultimo, secondo dell’autorevole dottrina tale termine non avrebbe neppure natura perentoria, potendo il proprietario-coobbligato in solido effettuare la trasmissione dei dati relativi al conducente anche in seguito alla scadenza dei suddetti sessanta giorni.
Nel caso in cui il coobbligato in solido, poi, non effettui la comunicazione dei dati di cui all’art. 126-bis, 2° comma, C.d.S., l’Autorità accertatrice potrà emettere un verbale di accertamento recante una sanzione amministrativa da Euro 269,00= ad euro 1075,00=. Tale verbale è autonomamente impugnabile secondo le regole generali ai sensi degli artt. 203 e ss. C.d.S. (e s.m.i.).
Ad ogni modo, la prassi dei Giudici di Pace tende ad accogliere tali impugnazioni, annullando il verbale di accertamento e la ulteriore sanzione pecuniaria (salvo, ovviamente, eventuali decadenze o errori insanabili in rito), ma rimettendo in termini il coobbligato per effettuare la comunicazione dei dati personali del trasgressore.
In buona sostanza, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente non viene annullata con l’annullamento del secondo verbale di accertamento, in quanto essa si sarebbe consolidata unitamente alla sanzione principale riferita al primo dei due verbali di accertamento.
Boffalora sopra Ticino (Milano), il 7 marzo 2013
dott. Giuseppe Paolo Raimondi