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Con l'ordinanza n. 4266 del 19.02.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di tornare a precisare quali siano i poteri istruttori del Giudice Tutelare e quanto siano ampi tali poteri, proprio in ragione dell'Ufficio ricoperto al Giudice in tale sede.
A tale riguardo, si ricorda che l'art. 407 c.c. (in tema di amministrazione di sostegno) dispone attribuisce al Giudice della Tutela ampi poteri, il cui esercizio dipende solo dalla discrezionalità del magistrato rispetto alla situazione posta al suo giudizio.
Secondo tale norma Giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione e può ordinare accertamenti di natura medica, costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile.
Ciò a dire che, una volta investito della domanda di tutela, il Giudice sarà chiamato ad effettuare ogni indagine volta a verificare se la domanda era fondata e, quindi, se il beneficiario necessiti di una forma di tutela e in quale grado.
Nel caso in esame, il Tribunale di Modena veniva adito dal figlio della beneficiaria, affinché venisse nominato un amministratore di sostegno in favore della madre.
Il Giudizio dava esito negativo e, all'esito dell'istruttoria, nessuna tutela veniva disposta in favore della signora.
Il decreto di rigetto del Tribunale di Modena veniva reclamato dalla moglie dell'originario ricorrente (a lei premorto all'esito della procedura di prima grado), la quale, a sua volta, veniva a mancare nel corso del gravame affidato alla cognizione della Corte d'Appello di Bologna.
All'esito del Giudizio di II grado (peraltro proseguito dal figlio della reclamante) veniva, quindi, disposta la nomina di un amministratore di sostegno, con i "poteri necessari, tanto al compimento, in nome e per conto della beneficiaria, di tutti gli atti di straordinaria amministrazione finalizzati alla conservazione, gestione e amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della beneficiaria, quanto ad assistere la medesima nel compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione".
Tale decisione veniva assunta dal Collegio solo dopo avere disposto una seconda CTU nel corso del giudizio d'appello.
La decisione della Corte d'Appello di Bologna veniva sottoposta al Giudizio della Cassazione su istanza della beneficiaria e di una nipote, sulla base di 4 motivi.
Il secondo di tali motivi verteva sulla presunta "nullità/illegittimità del giudizio di reclamo/appello e del decreto decisorio per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, e per manifesta arbitrarietà e difetto di motivazione.
La difesa delle ricorrenti in Cassazione sosteneva, in sostanza, che l'ordinanza di rinnovazione della CTU, emessa in sede d'appello in data 16/2/2018, fosse stata assunta contro la legge, in quanto la Corte d'Appello adita avrebbe disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio senza che ciò fosse stato espressamente chiesto dalla parte reclamante.
Tale motivo è stato giudicato infondato dalla Cassazione per le motivazioni che seguono:
"L'art. 407 c.c. attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi, fra cui la possibilità di disporre "tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione" e di ordinare "accertamenti di natura medica", costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile.
L'iniziativa del collegio del reclamo di rinnovo delle indagini peritali con sostituzione dell'ausiliare dunque non era subordinata ad alcuna richiesta o eccezione di parte e ben poteva essere assunta d'ufficio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 407 c.c., e art. 196 c.p.c., rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la relativa valutazione.
L'esercizio di un simile potere non è poi sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione (Cass. 2103/2019, Cass. 27247/2008).
E nel caso di specie la motivazione è facilmente ravvisabile nell'implicita adesione del collegio, con il conferimento del nuovo incarico peritale, all'eccezione di nullità sollevata da parte reclamante, tenuto conto della mancata opposizione delle controparti (come si può riscontrare dall'esame dei verbali delle udienze del 24 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, ai quali questo collegio può accedere quale giudice del merito processuale)"
Ciò a dire che, in qualsiasi stato e grado del processo, il Giudice della Tutela può disporre di mezzi istruttori d'ufficio volti ad accertare lo stato psicofisico e la capacità del (futuro) beneficiario, al fine di valutare se e come disporre la tutela richiesta.
Il Giudice, però, non è esentato dal motivare la propria scelta istruttoria, pena la sindacabilità di tale scelta da parte del Giudice di grado superiore.
avv. Giuseppe Paolo Raimondi