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13 gennaio 2014 1 13 /01 /gennaio /2014 15:44

"La pollina è qualificabile come biomassa combustibile, utilizzabile ai fini della produzione di energia elettrica, ai sensi della parte V del Codice dell'ambiente, sempre che sussistano i presupposti e le condizioni per classificarla come "sottoprodotto", avuto riguardo all'utilizzo fattone dal produttore, secondo le valutazioni fatte caso per caso dall'Ente competente"; è questa la soluzione interpretativa alla quale è giunto il Consiglio di Stato nella ormai nota sentenza n. 1230 del 28 febbraio u.s. -

Apparentemente, tale decisione si pone a parziale superamento del contenuto del noto elenco CER (Catalogo europeo dei Rifiuti), nel quale la pollina è accomunata alle deiezioni animali con il codice 02106.

Inoltre, la suddetta sentenza sembra voler favorire una maggiore considerazione della "sostanza" del materiale da considerarsi rifiuto o sottoprodotto, in luogo della "forma" con il quale il legislatore ha voluto intervenire nel classificare il medesimo, il tutto ai fini di un (supposto) migliore e più efficiente trattamento.

Ma andiamo con ordine; la sentenza in parola risolve una vertenza che vedeva contrapposti il Comune di Este (unitamente ad alcuni privati ed associazioni), da una parte, e la Regione Veneto, il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio, nonché la impresa agricola "Fattoria Me di Me. Si.", dall'altra. Tale vertenza aveva ad oggetto l'impugnazione da parte del Comune di Este della DGRV (Delibera della Giunta Regionale Veneto) n. 213/2011 rilasciata dalla Regione Veneto nei confronti della Fattoria Me per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentato da pollina e cippato di legno, da utilizzarsi quali biocombustibili.

Al termine della causa di primo grado, il TAR Veneto accoglieva (in parte qua) i ricorsi presentati dai ricorrenti, annullava la suddetta delibera e di quelle collegate immediatamente successive.

A tale sentenza svolgeva appello la "Fattoria Me", la quale investiva (seppur indirettamente) il Consiglio di Stato della questione relativa alla natura della pollina quale "rifiuto" (destinato allo smaltimento secondo le procedure aggravate previste dal codice dell'ambiente - D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) oppure quale "sottoprodotto" (quindi sottratto alla predetta disciplina relativa allo smaltimento e, conseguentemente, utilizzabile per la produzione di energia con la procedure prevista dal d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387).

In risposta alla predetta domanda di giustizia, la Suprema Corte amministrativa ha reso un giudizio - se vogliamo - salomonico.

In primo luogo, il Consiglio di Stato esclude che la indicazione della pollina quale rifiuto nel catalogo CER sia sufficiente a considerarla come tale. In effetti, scrive il giudice amministrativo, "nessun valore qualificatorio può avere il CER, a fronte di successive previsioni legislative che definiscono in generale il rifiuto, ed in particolare il sottoprodotto".

Infatti, in forza di quanto previsto per i "biocombustibili" dall'art. 2 del D.L. 3 novembre 2008, n. 171 (in seguito alle modifiche al codice dell'ambiente introdotte dall'art. 3 del D.L. 29 giugno 2010 n. 128), gli enti pubblici competenti possono prevedere (con apposito procedimento autorizzativo) che gli operatori possano utilizzare la pollina quale biocombustibile per alimentare i propri impianti per la produzione di energia, anche se non espressamente previsto come tale dalla norma.

In buona sostanza, se l'ente pubblico competente (Provincia o Regione che sia) ritiene che la pollina possieda i requisiti per essere riconosciuta come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis del codice dell'ambiente, allora tale materiale potrà essere utilizzato come biocombustibile al pari di altre deiezioni animali o scarti vegetali.

Dunque (contrariamente a quanto sostenuto da alcuni) la pollina non è improvvisamente divenuta un sottoprodotto liberamente utilizzabile negli impianti per la produzione di energie rinnovabili. Semplicemente, secondo il Supremo Consesso Amministrativo, gli enti pubblici competenti saranno chiamati a verificare di volta in volta che la pollina soddisfi quei requisiti previsti dall'art. 184-bis C.d.A. perché sia riconosciuta come sottoprodotto.

In questo modo il Consiglio di Stato ha tentato di rimettere ordine nella confusa ed incerta (a mio sommesso parere) normativa riguardo i rifiuti, favorendo quegli impianti che (apparentemente) consentono un miglior riutilizzo dei materiali di scarto di origine animale o vegetale, pur mantenendo la centralità del controllo pubblico.

Si pone, quindi, l'accento sulla centralità dell'apparato statale (con tutti i suoi limiti, pregi e virtù) sulla funzione di prevenzione che contraddistingue il ruolo centrale dello Stato nella materia ambientale.

Boffalora sopra Ticino (Milano), 13 gennaio 2014

avv. Giuseppe Paolo Raimondi

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